Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 19 ed il 23 aprile 2021
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sospensione necessaria del processo e presupposti di pregiudizialità; (ii) competenza per territorio e diritti di obbligazione; (iii) conflitto di competenza, regolamento d'ufficio ed elevazione conflitto; (iv) giudizio di legittimità e vizio di motivazione apparente; (v) iscrizione ipotecaria esattoriale, regime delle impugnazioni e litisconsorzio necessario; (vi) domanda giudiziale, elementi costitutivi e vizio di omessa pronuncia; (vii) decreto ingiuntivo, giudizio di inefficacia, e ricorso per cassazione; (viii) giudizio di appello e violazione del principio devolutivo.
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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI
SOSPENSIONE DEL PROCESSO - Cassazione n. 10276/2021
In tema di sospensione necessaria, la pronuncia riafferma che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 295 del Cpc, per ritenere la pregiudizialità fra cause, è necessario che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio che ha connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso.
COMPETENZA - Cassazione n. 10279/2021
La pronuncia riafferma che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del Cpc e 1182 del Cc, il “forum destinatae solutionis” previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata.
COMPETENZA - Cassazione n. 10281/2021
La Suprema Corte riafferma, in sede di conflitto di competenza ex articolo 45 del Cpc, che il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d'ufficio regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione.
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 10349/2021
Nell’ordinanza si ribadisce che il vizio di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori, ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
LITISCONSORZIO NECESSARIO - Cassazione n. 10480/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema corte afferma che qualora, di fronte all'iscrizione di ipoteca da parte di un esattore, il soggetto contro cui l'iscrizione sia avvenuta, proponga domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione assumendo l'inesistenza della pretesa per cui l'iscrizione è avvenuta e convenendo sia l'ente titolare della pretesa di riscossione sia l'esattore, si verifica, per iniziativa dell'attore, un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta ed impugni l'ente, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere ai sensi dell'articolo 331 del Cpc anche l'esattore. Ove ciò non sia avvenuto e il giudice d'appello non abbia provveduto ai sensi dell'articolo 331 del Cpc, la parte appellata, avendo causato la nullità dello svolgimento del processo anch'essa per non avere rilevato la nullità pur rilevabile d'ufficio, non può dedurla come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il relativo potere, siccome regolato dal terzo comma dell'articolo 157 del Cc dottrina e avallato dalla stessa Suprema Corte, secondo cui la domanda giudiziale consta dell'aggregazione di due elementi, costituiti rispettivamente dell'“istanza”, ossia l'indicazione di ciò che si chiede per la soddisfazione dell'interesse di cui si invoca la protezione, e dall'“affermazione”, ossia l'allegazione strumentale dei motivi che sostengono la pretesa, dovendosi pertanto ritenere che non vi sia stata pronuncia su tutta la domanda quando il giudice si sia pronunciato non valutando la medesima intesa come insieme di due suddetti elementi, bensì tenendo conto esclusivamente dell'allegazione strumentale.
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - Cassazione n. 10594/2021
Nell’ordinanza il giudice di legittimità ribadisce che il provvedimento di rigetto dell'istanza tendente alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del Cpc è privo del requisito della definitività, concedendo la norma al debitore la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione stessa e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 10844/2021
La decisione ribadisce che, nel giudizio di appello, non vìola il principio devolutivo il giudice che fondi la propria decisione sulle ragioni svolte dall’appellante, estendendo la statuizione a quelle eventualmente da lui non sviluppate ma che, tuttavia, risultino in rapporto di diretta connessione con le censure dedotte nei motivi.
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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO
Procedimento civile - Sospensione del processo - Sospensione necessaria - Pregiudizialità tra i giudizi - Configurabilità - Condizioni. (Cpc, articoli 42 e 295)
In tema di sospensione necessaria, ai fini dell'applicazione dell'articolo 295 codice procedura civile, per ritenere la pregiudizialità fra cause, è necessario che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione dell’influenza che la decisione assunta nel giudizio che presenta connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso (Nel caso di specie, accogliendo il regolamento di competenza, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza di sospensione disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 295 codice di procedura civile per essere stata la stessa erroneamente assunta in carenza del relativo presupposto: infatti, era da escludere che la “causa petendi” ed il “petitum” del giudizio sospeso, incentrati entrambi sul recupero di un credito che la ricorrente società in accomandita semplice vantava nei confronti di una ditta individuale, per il mancato pagamento di una fattura relativa all'acquisto di prodotti farmaceutici, potesse venire pregiudicato dall'esito di altro procedimento, instaurato innanzi ad un diverso foro, ed avente ad oggetto l'accertamento della titolarità della quota di socio accomandatario e legale rappresentante della predetta società in accomandita semplice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 maggio 2017, n. 12436; Cassazione, sezione civile L, sentenza 12 maggio 1999, n. 4730)
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Procedimento civile - Competenza - Per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento - Determinazione in base all'oggetto della domanda - Pagamento di una somma di denaro determinata dall'attore nel “quantum” - Articolo 1182, terzo comma, Cc - Applicabilità - Complessità indagine necessaria a determinare l'ammontare del credito - Incidenza sulla competenza territoriale - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1182; Cpc, articoli 20 e 42)
Fermo il principio secondo il quale la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda cosi come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il “forum destinatae solutionis” previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza proposto ex articolo 42 del codice di procedura civile, in quanto, avendo la società ricorrente domandato il pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di appalto stipulato dalle parti unitamente ai costi aggiuntivi derivanti dalle varianti in corso di opera, non poteva trovare applicazione il foro delle obbligazioni pecuniarie, ai sensi del citato 1182 del codice civile, a motivo della indeterminatezza ed illiquidità della somma pretesa) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 dicembre 2019, n. 32692; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 maggio 2011, n. 10837; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 maggio 2010, n. 12455; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 aprile 2005, n. 7674).
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mento civile - Competenza - Conflitto di competenza - Regolamento d’ufficio - Elevazione conflitto - Prima udienza di trattazione - Necessità - Deroga - Ammissibilità - Limiti. (Cpc, articoli 45, 47 e 183)
In tema di conflitto di competenza ex articolo 45 del codice di procedura civile, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d'ufficio regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, senza che possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento dopo la concessione dei termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, salvo che debba assumere sommarie informazioni per valutare se elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità l'assunzione delle dette informazioni (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che il giudice “ad quem”, senza neppure rilevare la questione, aveva disposto una serie di rinvii di udienza, non giustificati dall'assunzione di informazioni per l'elevazione del conflitto, ma per vera e propria trattazione ed istruzione della causa, ha dichiarato inammissibile la richiesta del regolamento d’ufficio della competenza essendosi verificata la preclusione dall’esercizio del potere previsto dall'articolo 45 del codice di procedura civile) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 settembre 2018, n. 21944; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2015, n. 23106).
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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Sentenza -Motivazione apparente - Vizio ex articolo 360 n. 5 Cpc - Sussistenza - Fondamento. (Cpc, articoli 112, 132, 360)
Ricorre il vizio di motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori (“error in procedendo” ex articolo 360, primo comma, n. 4, codice di procedura civile), quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto un’azione di risarcimento danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata nonostante il motivo di ricorso fosse stato denunciato con erroneo riferimento alla previsione di cui al n. 5 in luogo del n. 4 del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile da ritenere ininfluente in quanto la censura, nella sua reale essenza, risultava comunque identificabile e univocamente riferibile ad uno dei vizi cassatori). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 24 luglio 2013, n. 17931)
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Procedimento civile - Litisconsorzio necessario - Iscrizione ipotecaria esattoriale - Domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione per inesistenza della pretesa - Proposizione nei confronti dell'ente titolare della pretesa di riscossione e dell'esattore - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Conseguenze in merito al regime impugnatorio in caso di accoglimento della domanda - Questione di rilevanza nomofilattica. (Cpc, articoli 102, 107, 157, 331 e 360; Dpr, n. 602/1977, articolo 77; Dlgs, n. 112/1999, articolo 39)
Qualora, di fronte all'iscrizione di ipoteca da parte di un esattore, il soggetto contro cui l'iscrizione sia avvenuta, proponga domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione assumendo l'inesistenza della pretesa per cui l'iscrizione è avvenuta e convenendo sia l'ente titolare della pretesa di riscossione sia l'esattore, si verifica, per iniziativa dell'attore, un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta ed impugni l'ente, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura civile anche l'esattore. Ove ciò non sia avvenuto ed il giudice d'appello non abbia provveduto ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura civile, la parte appellata, avendo causato la nullità dello svolgimento del processo anch'essa per non avere rilevato la nullità pur rilevabile d'ufficio, non può dedurla come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il relativo potere, siccome regolato dal terzo comma dell'articolo 157 del codice di procedura civile, si è consumato nel grado di appello. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 agosto 2018, n. 21381).
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Procedimento civile - Domanda giudiziale - Elementi costitutivi - Istanza e relative allegazioni strumentali - Valutazione di entrambi gli elementi ai fini della pronuncia su “tutta” la domanda - Necessità. (Cpc, articoli 99, 112 e 360)
Fermo il principio secondo il quale l'interpretazione della domanda giudiziale e dei suoi confini è riservata al giudice del merito, quest’ultima consta dell'aggregazione di due elementi, costituiti rispettivamente dell'“istanza”, ossia l'indicazione di ciò che si chiede per la soddisfazione dell'interesse di cui si invoca la protezione, e dall'“affermazione”, ossia l'allegazione strumentale dei motivi che sostengono la pretesa, dovendosi pertanto ritenere che non vi sia stata pronuncia su tutta la domanda quando il giudice si sia pronunciato non valutando la medesima intesa come insieme di due suddetti elementi, bensì tenendo conto esclusivamente dell'allegazione strumentale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di condanna al pagamento di spettanze retributive in ragione del riconoscimento di una prassi aziendale che ne escludeva l'assorbimento nel c.d. “superminimo”, la Suprema Corte, nel rigettare tanto il ricorso delle società quanto quello dei lavoratori, ha ritenuto, quanto a quest’ultimo, con cui si era denunziata la “…nullità della sentenza per non aver pronunciato, in violazione dell'art 112 cod. proc. civ., sulla domanda di accertamento con efficacia di giudicato della natura non riassorbibile dei superminimi individuali loro riconosciuti…”, che invero la domanda introduttiva della controversia costituisse evidente esercizio dell'azione di condanna nei confronti delle società responsabili di un inadempimento nel pagamento di spettanze retributive, compendiandosi in ciò il dato dell'“istanza” con il suo contenuto tipicamente pretensivo; quanto poi alla richiesta di accertamento che il superminimo non fosse “assorbibile”, ciò configurava poi il dato dell'“allegazione”, nel suo contenuto tipicamente assertivo delle ragioni poste a giustificazione dell'istanza e concretizzante il titolo dell'obbligazione dedotta in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 8 aprile 2002, n. 5034).
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Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Decreto ingiuntivo - Inefficacia - Giudizio relativo - Esito - Provvedimento di accoglimento e di rigetto - Rimedi impugnatori esperibili. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articolo 644; Disposizioni di attuazione del Cc, articolo 188)
Il provvedimento con cui si conclude il giudizio di cui all'articolo 188 disp. att. cod. proc. civ. se è di accoglimento, può essere impugnato per cassazione, in quanto la legge qualifica il provvedimento di accoglimento come “ordinanza non impugnabile”; se invece è di rigetto, quel provvedimento non può essere impugnato per cassazione, perché privo del requisito della definitività: la legge, infatti, concede al debitore la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione stessa (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai ricorrenti ex articoli 644 codice di procedura civile e 188 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto il giudice adito, avendo dichiarato “inammissibile” l'istanza proposta ai sensi della citata norma, aveva adottato un provvedimento privo del requisito della definitività, e, in quanto tale, non impugnabile per cassazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 marzo 2018, n. 5239; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 giugno 2014, n. 12614; Cassazione, sezione civile I, sentenza 23 maggio 2006, n. 12135; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 novembre 1992, n. 12382; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 marzo 1987, n. 2714).
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Procedimento civile - Giudizio di appello - Oggetto - Esame di questioni non specificamente dedotte nei motivi, ma in rapporto di diretta connessione con questi - Ammissibilità - Condizioni - Violazione principio devolutivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Cpc, articoli 112 e 342)
L’articolo 342 codice di procedura civile presuppone che il giudizio di appello, limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estenda ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati. Ne consegue che non vìola il principio devolutivo il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione sulle ragioni svolte dall’appellante, estendendo la statuizione a quelle eventualmente da lui non sviluppate ma che, tuttavia, risultino in rapporto di diretta connessione con le censure dedotte nei motivi. Infatti, in un’ottica complessiva di “revisio prioris instantiae”, tali profili finiscono per risultare compresi, essi stessi, nel “thema decidendum” (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una società di capitali ed una banca, a motivo di una illegittima capitalizzazione degli interessi nel quadro di un rapporto di conto corrente con rideterminazione delle somme dovute, la Suprema Corte ha disatteso il motivo di doglianza con cui la ricorrente società aveva lamentato la violazione dell’articolo 342 codice di procedura civile. per aver la corte territoriale accolto il gravame dell’istituto di credito sulla scorta di un motivo ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata richiesta la revoca dell’ordine di esibizione a base del deposito degli estratti conto, né illustrate le ragioni di illegittimità di tale ordine). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 3 aprile 2017, n. 8604; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1377; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 gennaio 2011, n. 443).