Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 20 ed il 24 dicembre 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procura alle liti, rilascio in primo grado ed estensione alla fase d’appello; (ii) sentenza, questioni di rito ed inidoneità al giudicato sostanziale; (iii) consulente tecnico d’ufficio, opposizione al decreto di pagamento e litisconsorzio necessario; (iv) prova testimoniale ed incapacità a deporre; (v) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed interruzione della prescrizione; (vi) esecuzione titolo esecutivo giudiziale ed estinzione societaria; (vii) pignoramento mobiliare ed interruzione della prescrizione; (viii) rappresentanza senza potere, integrazione contradditorio e litisconsorzio necessario processuale; (ix) rappresentanza senza potere, integrazione contradditorio ed estinzione del processo; (x) eccezione di pagamento e natura di eccezione in senso lato.

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

 

DIFENSORI - Cassazione n. 40875/2021

  L’ordinanza dà continuità al principio secondo cui il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, consentendo quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello.

 

SENTENZA - Cassazione n. 40881/2021

  La pronuncia riafferma che la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché essa non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.

 

AUSILIARI DEL GIUDICE - Cassazione n. 40987/2021

  La decisione riafferma che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 170 del Dprd n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari: ne consegue che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio.

 

PROVA CIVILE - Cassazione n. 41030/2021

Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l’ordinanza ribadisce che l’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. si verifica quando il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. civ., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, sia in veste di attore che di intervenuto o chiamato in causa.

 

PROCEDIMENTO MONITORIO - Cassazione n. 41201/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che il creditore, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto, interrompe la prescrizione del proprio credito sia nei confronti dell’intimato opponente, sia nei confronti di eventuali altri coobbligati intimati e non opponenti.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 41263/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, l’ordinanza afferma che ove sia pronunciata una sentenza esecutiva nei confronti di un soggetto non più esistente al momento della pronuncia, il debitore il quale intenda sostenere che l’obbligazione dedotta in giudizio si sia estinta per remissione del debito prima della pronuncia di condanna ha l’onere di impugnare quest’ultima con le forme ordinarie, essendo la suddetta deduzione invece inammissibile in sede di opposizione all’esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto.

 

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 41386/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, l’ordinanza che, ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi degli articoli 2943, comma 4, e 2945, comma 1, del Cc, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, etc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all’articolo 139 del Cpc e in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all’articolo 513 del Cpc.

 

LITISCONSORZIO NECESSARIO - Cassazione n. 41438/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, l’ordinanza afferma che se la domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto è proposta dallo pseudo rappresentato non solo nei confronti del terzo, ma anche nei confronti del rappresentante senza potere che ha contrattato, il realizzato cumulo soggettivo trasforma l’originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale.

 

ESTINZIONE DEL PROCESSO - Cassazione n. 41438/2021

Enunciando espressamente il principio di diritto, l’ordinanza afferma che nel caso di domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto proposta dalla pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del rappresentante senza potere che ha contrattato, l’estinzione, conseguente nella specie alla mancata rinnovazione della citazione al rappresentante senza potere non costituitosi, deve essere dichiarata con riferimento all’intero processo e non nei soli confronti di tale parte.

 

ECCEZIONI - Cassazione n. 41474/2021
Cassando con rinvio la decisione gravata, la pronuncia ribadisce che l’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

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Procedimento civile - Difensori - Procura rilasciata in primo grado - Estensione all’appello - Ammissibilità - Condizioni. (Cpc, articoli 83 e 339)

  In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, il giudice di legittimità ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato l’appello inammissibile per difetto di procura alle liti condannando il difensore in proprio al pagamento delle spese di lite; in particolare, osserva la Suprema Corte, la modalità di rilascio della procura “… al fine di agire davanti al Tribunale…” non era interpretabile come riferita limitatamente ed esclusivamente al giudizio di primo grado, in quanto tale indicazione dell’ambito della stessa procura non era preclusiva della sua efficacia all’intero giudizio, poiché il riferimento specifico al Tribunale doveva essere inteso, piuttosto, relativamente all’atto introduttivo del giudizio e non come una limitazione dello “jus postulandi” al processo di primo grado, come invece ritenuto dai giudici d’appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 18 maggio 2021, n. 13533; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 giugno 2018, n.  16372; Cassazione, sezione civile L, sentenza 15 giugno 2005, n. 12830; Cassazione, sezione civile L, sentenza 7 gennaio 2003, n. 40).

  Cassazione, sezione I civile, ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40875 - Presidente De Chiara - Relatore Caiazzo

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Procedimento civile - Sentenza - Cosa giudicata - Decisioni su questioni processuali - Idoneità a produrre gli effetti del giudicato sostanziale - Esclusione. (Cc, articolo 2909; Cpc, articolo 324)
La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, ovvero la decisione su questione processuale è suscettibile di formazione del giudicato soltanto nell’ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno); essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel dichiarare l’improponibilità delle domande proposte dalle ricorrenti, si era limitata a valutare esclusivamente il contenuto delle stesse e non anche le statuizioni assunte sulle medesime dai giudici di merito di primo e secondo grado, le quali, al contrario, deponevano all’evidenza per l’insussistenza del giudicato).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 20 ottobre 2020, n. 23130; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 aprile 2019, n. 10641).

Cassazione, sezione I civile, ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40881 - Presidente Scaldaferri - Relatore Caradonna

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Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Liquidazione compenso - Decreto di pagamento a favore del consulente tecnico d’ufficio - Giudizio di opposizione - Parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Conseguenze. (Dpr n. 115/2002, articolo 170; Cpc, articolo 102)
Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio (Nel caso di specie, rilevato che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione era stata notificata soltanto al Ministero della Giustizia, la Suprema Corte, ha dichiarato la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento, con rimessione della causa al Presidente del tribunale in persona di altro magistrato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 luglio 2019, n. 19694).

Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40987 - Presidente Gorjan - Relatore Giannaccari

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Procedimento civile - Prova civile - Testimonianza - Incapacità a testimoniare - Condizioni - Interesse a partecipare al giudizio alla stregua dell’articolo 100 Cpc - Necessità. (Cpc, articolo 246)
L’incapacità a deporre prevista dall’articolo 246 del codice di procedura civile - a mente del quale non possono essere assunti come testimoni le persone aventi un interesse che possa legittimare la loro partecipazione al giudizio - si verifica quando il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, sia in veste di attore che di intervenuto o chiamato in causa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di lavori di realizzazione di impianti idraulici e termosanitari, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito, nel respingere l’eccezione di incapacità del teste, aveva tenuto conto, ai fini della ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, conferendole un autonomo rilievo in termini di decisività, della dichiarazione resa da un teste incapace, fondando in tal modo il proprio convincimento su una prova da ritenere nulla). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 5 gennaio 2018, n. 167; Cassazione, sezione civile II, sentenza 8 giugno 2012, n. 9353; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1101; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° aprile 2005, n. 6894).

Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 dicembre 2021, n. 41030 - Presidente D’Ascola - Relatore Bertuzzi

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Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Giudizio di opposizione - Costituzione del creditore - Domanda di rigetto - Interruzione del corso della prescrizione del credito - Coobbligati intimati e non opponenti - Idoneità. (Cc, articoli 1306, 1310, 2943 e 2945; Cpc, articoli 633 e 645)
Il creditore, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto, interrompe la prescrizione del proprio credito sia nei confronti dell’intimato opponente, sia nei confronti di eventuali altri coobbligati intimati e non opponenti (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata onerando il giudice del rinvio di riesaminare il gravame facendo applicazione dell’enunciato principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 22 febbraio 2019, n.  5369; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9638; Cassazione, sezione civile L, sentenza 30 agosto 2016, n. 17412; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 aprile 2014, n. 19738; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 luglio 2014, n. 16408; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2013, n. 13438; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 marzo 2007 n. 7737).

Cassazione, sezione III civile, sentenza 22 dicembre 2021, n. 41201 - Presidente Vivaldi - Relatore Rossetti

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Procedimento civile - Impugnazioni - Sentenza esecutiva pronunciata nei confronti di un soggetto non più esistente al momento della pronuncia - Deduzione da parte del debitore di estinzione dell’obbligazione per remissione del debito intervenuta prima della pronuncia di condanna - Impugnazione - Forme ordinarie - Necessità - Opposizione all’esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto - Inammissibilità. (Cc, articoli 1236 e 2495; Cpc, articoli 323 e 615)
Nel caso in cui sia pronunciata una sentenza esecutiva nei confronti di un soggetto non più esistente al momento della pronuncia, il debitore il quale intenda sostenere che l’obbligazione dedotta in giudizio si sia estinta per remissione del debito prima della pronuncia di condanna ha l’onere di impugnare quest’ultima con le forme ordinarie; la suddetta deduzione è invece inammissibile in sede di opposizione all’esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto (Principio di diritto enunciato in riferimento a controversia insorta in seguito alla cancellazione su domanda dal registro delle imprese da parte di società di capitali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 dicembre 2020, n. 28439; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 maggio 2020, n. 9464; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 luglio 2019, n. 19889; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 agosto 2017, n. 20155; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41263 - Presidente De Stefano - Relatore Rossetti

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Procedimento civile - Esecuzione forzata - Pignoramento mobiliare - Tentativo infruttuoso documentato da verbale di “pignoramento negativo” - Interruzione della prescrizione - Configurabilità - Presupposti. (Cc, articoli 2943 e 2945; Cpc, articoli 139, 479, 491, 492 e 513)
Ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi degli articoli 2943, comma 4, e 2945, comma 1, del codice civile, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, etc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all’articolo 139 del codice di procedura civile e in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all’articolo 513 del codice di procedura civile. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata demandando al giudice del rinvio, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, di accertare se nell’immobile ove venne tentato il pignoramento fosse almeno individuabile il domicilio della debitrice e se, di conseguenza, l’attività ivi spiegata dall’ufficiale giudiziario fosse giunta alla sua conoscenza o le fosse stata almeno conoscibile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 31 maggio 2021, n. 15140; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18546; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15714; Cassazione, sezione civile L, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1166; Cassazione, sezione civile L, sentenza 25 novembre 2015, n. 24054; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 settembre 2014, n. 19738; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 aprile 2011, n. 8298; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 giugno 2007, n. 14517; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 marzo 2007, n. 7737; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 luglio 2006, n. 15766).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 23 dicembre 2021, n. 41386 - Presidente De Stefano - Relatore Saija

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Procedimento civile - Litisconsorzio - Rappresentanza senza potere - Domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto - Proposizione da parte dello pseudo rappresentato verso il terzo ed il rappresentante senza potere - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Fondamento. (Cc, articolo 1398; Cpc, articoli 102 103 e 384)

Se la domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto è proposta dallo pseudo rappresentato non solo nei confronti del terzo, ma anche nei confronti del rappresentante senza potere che ha contrattato, il realizzato cumulo soggettivo trasforma l’originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale (Nel caso di specie, affermando l’enunciato principio, la Suprema Corte, pur riconoscendo il dispositivo della sentenza impugnata come conforme  a diritto, ha corretto la motivazione ex articolo 384, ultimo comma, del codice di procedura civile, ricorrendo nella fattispecie non già l’esistenza di un litisconsorzio sostanziale originario rispetto al “falsus procurator”, bensì una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 23 dicembre 2021, n. 41438 - Presidente Frasca - Relatore Scoditti

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Procedimento civile - Estinzione del processo - Rappresentanza senza potere - Domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto - Proposizione da parte dello pseudo rappresentato verso il terzo ed il rappresentante senza potere - Litisconsorzio necessario processuale - Omessa rinnovazione della citazione al rappresentante senza potere non costituitosi - Estinzione dell’intero processo. (Cc, articolo 1398; Cpc, articoli 102, 291, 307 e 384)
Nel caso di domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto proposta dalla pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del rappresentante senza potere che ha contrattato, l’estinzione, conseguente nella specie alla mancata rinnovazione della citazione al rappresentante senza potere non costituitosi, deve essere dichiarata con riferimento all’intero processo e non nei soli confronti di tale parte (Nel caso di specie, affermando l’enunciato principio, la Suprema Corte, pur riconoscendo il dispositivo della sentenza impugnata come conforme  a diritto, ha corretto la motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., ricorrendo nella fattispecie non già l’esistenza di un litisconsorzio sostanziale originario rispetto al “falsus procurator”, bensì una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 23 dicembre 2021, n. 41438 - Presidente Frasca - Relatore Scoditti

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Procedimento civile - Eccezioni - Eccezione di pagamento - Natura di eccezione in senso lato - Rilevabilità d’ufficio - Sussistenza.  (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 112)
L’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra datore di lavoro e prestatore ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da demansionamento subito da quest’ultimo, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito erroneamente ritenuto preclusa la verifica relativa ad un ulteriore pagamento dedotto dalla  società ricorrente in ragione della qualificazione in senso stretto della relativa eccezione; la decisione in epigrafe, specifica il giudice di legittimità, intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, maturato nell’ambito di posizione dottrinali secondo le quali l’articolo 112 del codice di procedura civile, nello stabilire che il giudice “non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”, detta una disposizione in materia di onere di allegazione fissando un principio di carattere generale secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi possono sempre essere rilevati d’ufficio, salvo che la legge - come avviene in tema di prescrizione - con una norma costituente deroga espressa al principio in questione, non subordini il rilievo all’iniziativa di parte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 luglio 2015, n. 14654; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 febbraio 1998, n. 1099; Cassazione, sezione civile L, sentenza 7 febbraio 1997, n. 1154; Cassazione, sezione civile L, sentenza 30 maggio 1989, n. 2618; Cassazione, sezione civile L, sentenza 16 dicembre 1988, n. 6867).

Cassazione, sezione L civile, ordinanza 24 dicembre 2021, n. 41474 - Presidente Tria - Relatore Pagetta
 

 

 

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