Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 5 ed il 12 dicembre 2022
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) scrittura privata e querela di falso; (ii) gratuito patrocinio e prescrizione presuntiva; (iii) equa riparazione e limite quantitativo dell'indennizzo; (iv) spese processuali e responsabilità processuale aggravata; (v) ricorso per cassazione e requisito di specialità della procura; (vi) spese giudiziali e compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni"; (vii) giudizio di cassazione e sindacato sulla motivazione; (viii) giudizio di cassazione ed interpretazione giurisprudenziale.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
PROVA CIVILE – Cassazione n. 35649/2022
L'ordinanza afferma che la querela di falso, anche quando è proposta contro la scrittura proveniente dal terzo, è proponibile al solo fine di contestare la provenienza della scrittura da quel terzo, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – Cassazione n. 35689/2022
Cassando con rinvio l'ordinanza impugnata, la pronuncia riafferma che la prescrizione presuntiva non è applicabile al credito vantato dal difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenuto conto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del difensore medesimo al giudice competente, che a sua volta provvede sulla liquidazione con decreto.
EQUA RIPARAZIONE – Cassazione n. 35846/2022
La decisione assicura continuità al principio secondo cui, in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, che il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa.
SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 35940/2022
La sentenza sancisce la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c., per abuso dello strumento processuale a carico della parte soccombente che abbia redatto il ricorso per cassazione secondo modalità del tutto inidonee a provocare un esame del merito delle censure mosse alla decisione gravata.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 36057/2022
Enunciando il principio di diritto a composizione di un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite affermano che il requisito della specialità della procura, richiesto dall'articolo 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'articolo 1367 c.c. e dall'articolo 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.
SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 36076/2022
La decisione riafferma che la compensazione delle spese di giudizio tra le parti non può essere disposta dal giudice ex articoo 92, comma 2, c.p.c. adducendo quale unica giustificazione "la natura meramente processuale della pronuncia".
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 36083/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza ribadisce che in sede di legittimità il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 36108/2022
La decisione rimarca che il principio di non vincolatività del precedente giudiziario deve essere armonizzato con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, cosicché i mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati risultano ammessi solo se giustificati da gravi ragioni.
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Prova civile – Scrittura privata – Provenienza da un terzo – Proposizione querela di falso – Condizioni – Oggetto – Contestazione provenienza della scrittura da terzo – Ammissibilità – Veridicità del contenuto – Inammissibilità. (Cc, articolo 2702; Cpc, articolo 221)
La querela di falso è ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come ad esempio, oltre che nel caso del testamento olografo o della cambiale, nel caso in cui il soggetto che l'ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima. Anche in tale ipotesi, tuttavia, la querela è ammessa al solo fine di contestare la provenienza della scrittura da quel terzo, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità (Nel caso di specie, in cui una s.n.c. ed i suoi soci, avevano agito nei confronti del Ministero dell'interno e l'Agenzia delle entrate per far accertare la falsità di un documento denominato "manoscritto" o "brogliaccio", compilato da un dipendente e posto a base del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza quale rappresentazione di maggiori incassi, non contabilizzati, dell'esercizio commerciale, sulla cui base erano poi stati adottati plurimi avvisi di accertamento nei confronti della società, impugnati davanti al giudice tributario, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva ritenuto inammissibile la querela di falso evidenziando che il predetto brogliaccio, diretto a dimostrare meri fatti ed assimilabile ad una dichiarazione di scienza priva di valore negoziale, non aveva l'efficacia probatoria di una scrittura riconosciuta, ma costituiva, piuttosto, un mero elemento di prova valutabile liberamente dal giudice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 6 novembre 2020, n. 24841; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 maggio 2019, n. 12707; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8766; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 giugno 2010, n. 15169).
• Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 5 dicembre 2022, n. 35649 – Presidente Cristiano – Relatore Reggiani
Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Difensore di parte ammessa al beneficio – Liquidazione del compenso – Prescrizione presuntiva – Applicabilità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articoli 2938 e 2956; Dpr, n. 115/2002, articoli 82, 84 e 170)
Il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'articolo 2956, primo comma, n. 2), cod. civ.; ciò in quanto le prescrizioni presuntive non operano quando il contratto, dal quale trae origine il credito, sia stipulato per iscritto, ipotesi che ricorre nel gratuito patrocinio nel quale il compenso viene liquidato solo in base ad un decreto emesso dal giudice competente a seguito di presentazione di una richiesta scritta (Nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva proposto istanza volta alla liquidazione di compensi dovuti per l'attività prestata in un procedimento penale quale difensore di fiducia di soggetto imputato, ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato l'ordinanza impugnata con la quale il tribunale, respingendo l'opposizione proposta ex articoo 170 del Dpr n. 115/2002, aveva confermato il rigetto dell'istanza ritenendo applicabile l'articolo 2956, comma 2, cod. civ. ed affermando al contempo erroneamente la piena rilevabilità d'ufficio della fattispecie estintiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 maggio 2019, n. 13707; Cassazione, sezione civile II, sentenza 1° luglio 1996, n. 5959).
• Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 dicembre 2022, n. 35689 – Presidente Orilia – Relatore Rolfi
Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Misura dell'indennizzo ex art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 – Limite massimo – Criteri di determinazione – Giudizio presupposto – Valore della causa – Interessi – Inclusione – Spese legali – Esclusione – Fondamento. (Legge, n. 89/2001, articoli 2 e 2-bis; Cpc, articolo 10)
In tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuto fondato l'unico motivo con cui parte ricorrente aveva lamentato la mancata inclusione, nel valore della causa oggetto del giudizio presupposto, degli interessi liquidati nella pronuncia con la quale tale giudizio era stato definito, ha cassato con rinvio il decreto impugnato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 gennaio 2022, n. 166; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 marzo 2019, n. 7695).
• Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 6 dicembre 2022, n. 35846 – Presidente Manna – Relatore Carrato
Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di cassazione – Redazione del ricorso – Modalità inidonee a provocare un esame del merito delle censure – Abuso dello strumento processuale – Configurabilità – Condanna per responsabilità processuale aggravata – Sussistenza. (Cpc, articolo 96)
In tema di giudizio di cassazione, qualora le modalità di redazione del ricorso risultino inidonee a provocare un esame del merito delle censure mosse alla decisione oggetto di impugnazione, con inutile aggravio dell'attività processuale sia della controparte che della stessa Suprema Corte, entrambi impegnati in un vano quanto infruttuoso onere di difesa e di esame degli atti, ha luogo un abuso dello strumento processuale, atto a fondare la condanna della parte soccombente a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, ritenuto il ricorso inammissibile in quanto redatto al di sotto dello standard minimo di contenuto-forma, in palese violazione dei principi di specificità dei motivi, autosufficienza e chiarezza espositiva, oltre che totalmente privo delle motivazioni poste a fondamento della sentenza gravata, la Suprema Corte ha di conseguenza condannato parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di un ulteriore somma ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., di importo pari a quello già liquidato per le spese giudiziali dovute in ragione della soccombenza).
• Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 dicembre 2022, n. 35940 – Presidente Scarano – Relatore Rubino
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Proposizione del ricorso – Procura – Requisito di specialità – Configurabilità – Criterio della collocazione topografica e principio di conservazione degli atti giuridici – Rilevanza – Conseguenze e fondamento. (Cost, articoli 24 e 111; Cc, articolo 1367; Cpc, articoli 83, 159 e 365)
A seguito della riforma dell'articolo 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'articolo 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'articolo 1367 cod. civ. e dall'articolo 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Principio enunciato a composizione di un contrasto giurisprudenziale prospettato dalla Sesta sezione civile mediante ordinanza interlocutoria n. 6946/2022) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza interlocutoria 2 marzo 2022, n. 6946).
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 dicembre 2022, n. 36057 – Presidente Virgilio – Relatore Cirillo
Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Art. 92, comma 2, c.p.c. – "Gravi ed eccezionali ragioni" – Delimitazione – Riferimento alla "natura processuale della pronuncia" – Legittimità – Esclusione. (Cpc, articolo 92)
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice d'appello, nell'accogliere il gravame proposto dalla ricorrente dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per nullità della notificazione del relativo atto introduttivo, con rimessione delle parti davanti al primo giudice ai sensi dell'articolo 354, comma 1, cod. proc. civ., aveva disposto la compensazione delle spese di lite limitandosi a fare riferimento alla "… decisione della causa su una questione meramente processuale…") (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 marzo 2019, n. 7352; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 luglio 2014, n. 16037).
• Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 dicembre 2022, n. 36076 – Presidente Scrima – Relatore Tatangelo
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Vizi di motivazione – Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Riduzione del sindacato di legittimità al "minimo costituzionale" – Censura di insufficienza della motivazione – Inammissibilità – Vizi deducibili – Individuazione. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360)
In seguito alla riformulazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'articolo 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Nel caso di specie, relativo ad un contenzioso insorto in seguito all'impugnazione di un avviso di contestazione notificato al controricorrente in materia di imposta sul valore aggiunto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha cassato con rinvio la sentenza gravata, in quanto nella circostanza il giudice tributario d'appello non aveva minimamente reso manifeste le ragioni che lo avevano condotto alla decisione, omettendo di illustrare l'iter-logico giuridico che ne aveva sorretto le valutazioni tanto in fatto quanto in diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7090; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 settembre 2018, n. 22598; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 ottobre 2017, n. 23940).
• Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 dicembre 2022, n. 36083 – Presidente Napolitano – Relatore Succio
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ruolo dalla Suprema Corte – Valore del precedente – Efficacia vincolante – Insussistenza – Armonizzazione di tale principio con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale – Necessità – Mutamenti giurisprudenziali relativi ad orientamenti consolidati – Ammissibilità – Limiti. (Cost, articoli 24, 101 e 111; Cpc, articoli 360-bis e 374)
Una volta che l'interpretazione della "regula iuris" sia stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione, essa ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata, in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto, dalle novelle del 2006 (articolo 374 cod. proc. civ.) e 2009 (articolo 360-bis, n. 1. cod. proc. civ.). Invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra datore di lavoro e lavoratori in ordine al riconoscimento dell'anzianità di servizio con decorrenza dal periodo di apprendistato, la Suprema Corte, rigettando il ricorso del primo, ha ritenuto infondata la censura mossa alla sentenza gravata in punto di sospensione del decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati dal lavoratore, non ravvisando ragioni per discostarsi dal principio di diritto di recente affermato e ribadito in varie pronunce). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 maggio 2019, n. 11747; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 6 novembre 2014, n. 23675; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 11 luglio 2011, n. 15144).
• Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 dicembre 2022, n. 36108 – Presidente Di Paolantonio – Relatore Boghetich