Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 12 ed il 16 dicembre 2022

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di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di cassazione e successore a titolo particolare nel diritto controverso; (ii) espressioni sconvenienti od offensive, richiesta risarcitoria e intervento del terzo; (iii) giudizio di legittimità, abuso del diritto di impugnazione e condanna per responsabilità processuale aggravata; (iv) vizio di omessa pronuncia, pronuncia implicita e criteri di accertamento; (v) regolamento di competenza ed ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo; (vi) patrocinio a spese dello Stato e criteri di liquidazione di onorario e spese del difensore; (vii) sospensione del processo e legittimità dei relativi presupposti; (viii) procedimento monitorio, decreto ingiuntivo e soci obbligati in solido di società di persone; (ix) onere probatorio, mancata ammissione di mezzi istruttori e vizio della sentenza.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 36139/2022
L'ordinanza ribadisce che nel giudizio di cassazione è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa o ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione.

PARTI E DIFENSORI Cassazione n. 36345/2022
La decisione afferma che è precluso al terzo estraneo al processo intervenuto volontariamente ex articolo 105, comma 1, c.p.c. formulare la richiesta di risarcimento del danno ex articolo 89, comma 2, c.p.c. a motivo di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti difensivi di controparte.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 36367/2022
La pronuncia rimarca che il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento ritenuto non impugnabile secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale configura abuso del diritto di impugnazione, esponendo il ricorrente alla condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 36381/2022
L'ordinanza riafferma che la pronuncia implicita sulle domande o sulle eccezioni che esclude la sussistenza del vizio di omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c. deve essere accertata solo alla luce dell'impianto logico-argomentativo della decisione resa, dovendo quest'ultima contenere affermazioni che si pongano in inconciliabile contrasto con l'accoglimento dell'eccezione.

REGOLAMENTO DI COMP ETENZACassazione n. 36621/2022
Dichiarando inammissibile il ricorso, la decisione riafferma che non è impugnabile con il regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c. l'ordinanza con la quale il giudice del merito nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cassazione n. 36793/2022
L'ordinanza riafferma che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'articolo 82 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 36817/2022
La pronuncia riafferma che quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'articolo 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato articolo 337, comma 2, c.p.c.

PROCEDIMENTO MONITORIO Cassazione n. 36942/2022
Enunciando il principio di diritto la Suprema Corte afferma che il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti dei soci di una società di persone, obbligati in solido, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del debitore che non abbia proposto tempestiva opposizione e tale autorità non viene meno per effetto dell'accoglimento dell'opposizione proposta da un altro coobbligato. La facoltà attribuita dall'articolo 1306, comma 2, c.c. presuppone un'espressa dichiarazione dell'altro condebitore, estraneo al giudizio, di avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza intervenuta tra il creditore ed uno dei debitori in solido e non può giovare al condebitore vincolato da un giudicato che si sia formato direttamente nei suoi riguardi, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo.

SENTENZACassazione n. 36993/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la pronuncia rinsalda il principio secondo cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo.

PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento e limiti. (Cpc, articoli 105, 111, 360, 370 e 371)
Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa o ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio definito nei gradi di merito con l'accertamento dell'avvenuto compimento di atti di concorrenza sleale, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione della società controricorrente: nella circostanza, infatti, dal controricorso non era emerso se quest'ultima, che non aveva preso parte al giudizio di merito, potesse assumere la veste di successore nel diritto controverso dell'originario attore, imprenditore individuale, non essendovi menzione dell'eventualità dell'avvenuto conferimento dell'azienda individuale nella predetta società). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 1° marzo 2022, n. 6774; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25423).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36139 – Presidente Genovese – Relatore Terrusi

Procedimento civile – Parti e difensori – Dovere di lealtà e probità – Espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti difensivi – Richiesta risarcitoria ex art. 89, comma 2, c.p.c. – Formulazione da parte terzo estraneo al processo ed intervenuto in giudizio ex art. 105, comma 1, c.p.c. – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 89 e 105)
L'articolo 89, comma 2, proc. civ., che prevede la possibilità di assegnare alla persona offesa dalle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti difensivi di un giudizio, una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale, predispone un rimedio soltanto interno al processo, nel senso che è applicabile solo quando l'offensore e l'offeso siano parti in causa nel medesimo giudizio. Ne consegue che il terzo estraneo al processo a cui l'espressione ingiuriosa sia riferita non può intervenire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni: egli, infatti, non è portatore di alcun diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo su cui statuirà la "sentenza che decide la causa", atteso che l'azione a difesa del proprio onore ha carattere non soltanto di indipendenza, ma di estraneità assoluta rispetto ai diritti in contestazione. Conseguentemente, il terzo estraneo al giudizio, asseritamente offeso da frasi contenute negli atti di causa, può soltanto agire autonomamente, in altro processo, per chiedere il risarcimento dei danni, ma non può ottenere tutela ai sensi dell'articolo 89 cod. proc. civ. poiché è necessario armonizzare tale disposizione con quella dettata dall'articolo 105, comma 1, cod. proc. civ. Tale norma infatti rende ammissibile l'intervento del terzo soltanto quando il diritto che viene fatto valere nel giudizio pendente tra altre parti sia relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nel rigettare l'appello avverso la statuizione di accoglimento, aveva confermato l'ammissibilità dell'intervento spiegato in proprio da parte dell'amministratore condominiale allo scopo specifico di ottenere la cancellazione delle frasi, contenute negli atti del condomino impugnante, a suo dire offensive nei confronti della sua persona). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3274; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 ottobre 2011, n. 21696).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 dicembre 2022, n. 36345 – Presidente Di Virgilio – Relatore Papa

Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di cassazione – Ricorso proposto avverso un provvedimento ritenuto non impugnabile secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale – Abuso del diritto di impugnazione – Configurabilità – Condanna per responsabilità processuale aggravata – Sussistenza. (Cpc, articolo 96)
In tema di responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. costituisce indice di mala fede (per consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) – con conseguente sviamento del sistema giurisdizionale per abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione senza la spendita della normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale, o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta, così come la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero della palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. di una somma determinata equitativamente in misura pari al compenso liquidato a titolo di spese del giudizio di legittimità: nella circostanza, infatti, osserva la decisione in esame, il ricorso era stato proposto avverso un provvedimento costantemente ritenuto non impugnabile per cassazione, in quanto privo di ogni carattere di decisorietà e definitività, per consolidato e costante indirizzo giurisprudenziale, senza che il ricorrente avesse compiuto un apprezzabile sforzo deduttivo per mettere seriamente in discussione, secondo innovativi e rigorosi criteri ermeneutici, già non esaminati, le ragioni che dovrebbero indurre a discostarsi da quel pacifico orientamento di legittimità, così svelando un apprezzamento superficiale circa l'accoglibilità dell'impugnazione proposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 novembre 2022, n. 33750; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28374; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 maggio 2022, n. 16437; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4430; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 6 dicembre 2021, n. 38528; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 settembre 2020, n. 18512; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 luglio 2020, n. 15333; Cassazione, sezione civile V, sentenza 23 maggio 2019, n. 14035; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5725; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 15 novembre 2018, n. 29462; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15209).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 dicembre 2022, n. 36367 – Presidente Ferro – Relatore Vella

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato – Vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – Pronuncia implicita volta ad escludere la sussistenza del vizio – Accertamento – Criteri. (Cpc, articolo 112)
In tema di vizio di omessa pronuncia, la decisione implicita sulle domande o sulle eccezioni, che esclude la violazione dell'artiocolo 112 cod. proc. civ., non si ricollega alle statuizioni enunciate in dispositivo, ma va riscontrata alla luce dell'impianto logico-argomentativo della decisione medesima, dovendo quest'ultima contenere affermazioni che si pongano in inconciliabile contrasto con l'accoglimento dell'eccezione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito aveva accolto la domanda di liquidazione del compenso proposta da un avvocato per prestazioni giudiziali rese a favore della società ricorrente: nella circostanza, infatti, il giudice del merito si era limitato a ritenere provata l'attività e congrua la somma richiesta, omettendo del tutto di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla controparte, eccezione che non poteva implicitamente ritenersi disattesa per effetto dell'accoglimento della domanda, non rinvenendosi, nella decisione gravata, alcuna affermazione tale da implicare l'accertamento del mancato decorso dell'eccepita prescrizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordina nza 26 maggio 2022, n. 17166; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24155).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 dicembre 2022, n. 36381 – Presidente Mocci – Relatore Fortunato

Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. – Regolamento di competenza – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 42 e 295)
L'ordinanza con la quale il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest'ultima norma, dalla "ratio" di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale (Nel caso di specie, prestando adesione all'enunciato principio, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento con cui il tribunale fallimentare aveva respinto l'istanza di sospensione della procedura concorsuale avanzata da una s.r.l. dichiarata fallita e fondata sull'esistenza di un contenzioso giudiziale in ordine alla sussistenza di un suo debito nei confronti di una s.p.a., non ravvisando nella circostanza il giudice del merito alcun nesso di pregiudizialità tra il credito contestato e le operazioni di accertamento dello stato passivo e di liquidazione dell'attivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 settembre 2020, n. 20344; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 dicembre 2019, n. 31694; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 marzo 2017, n. 5645; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 novembre 2015, n. 22784; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 aprile 2013, n. 8660; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 24 luglio 2012, n. 12963).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36621 – Presidente Ferro – Relatore Catallozzi

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Onorario e spese al difensore – Liquidazione – Riferimento ai "valori medi" della tariffa professionale ex art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Portata. (Dpr, n. 115/2002, articolo 82)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'articolo 82 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso del difensore, il quale che aveva prestato la propria assistenza in favore di un cittadino straniero, imputato in un procedimento penale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata, avendo il tribunale, nel liquidare la somma spettante al ricorrente, violato il compenso minimo liquidabile, senza alcuna adeguata motivazione in rapporto al contenuto della nota specifica prodotta da quest'ultimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 dicembre 2019, n. 31404; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 febbraio 2012, n. 2527).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36793 – Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Sospensione del processo – Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata – Sospensione ex articolo 337, comma 2, c.p.c. – Necessità – Conseguenze. (Cpc, articoli 295 e 337)
Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex articolo 295 cod. proc, civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato articolo 337, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in cui la società ricorrente aveva agito nei confronti di un istituto di credito per ottenere il risarcimento del danno cagionatole dal fatto illecito compiuto da un suo dipendente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato per avere che il tribunale adito disposto la sospensione ex articolo 295 cod. proc. civ., ritenendo pregiudiziale il giudizio pendente in fase di appello instaurato dalla medesima ricorrente nei confronti dello stesso dipendente per aver quest'ultimo posto in essere un atto di "mala gestio" nella veste di amministratore unico nonché legale rappresentante della compagine societaria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 luglio 2018, n. 17936; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 luglio 2016, n. 13823).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36817 – Presidente Meloni – Relatore Fidanzia

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Decreto ingiuntivo – Emissione nei confronti dei soci di una società di persone obbligati in solido – Opposizione proposta solo da alcuni soci – Estensione in caso di accoglimento ai non opponenti – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articolo 1306, 1310 e 2948; Cpc, articoli 645 e 647; Legge, n. 297/1982, articolo 2)
Il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti dei soci di una società di persone, obbligati in solido, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del debitore che non abbia proposto tempestiva opposizione e tale autorità non viene meno per effetto dell'accoglimento dell'opposizione proposta da un altro coobbligato. La facoltà attribuita dall'articolo 1306, secondo comma, cod. civ. presuppone un'espressa dichiarazione dell'altro condebitore, estraneo al giudizio, di avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza intervenuta tra il creditore ed uno dei debitori in solido e non può giovare al condebitore vincolato da un giudicato che si sia formato direttamente nei suoi riguardi, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso dell'Inps, che aveva agito nei confronti dei soci di una s.n.c. dichiarata fallita per ottenere il pagamento di quanto anticipato dal Fondo di garanzia a titolo di trattamento di fine rapporto a tre dipendenti della società, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata: nella circostanza, infatti, la corte del merito, nell'accogliere il gravame per decorso del termine quinquennale di prescrizione dettato dall'articolo 2948, n. 5, cod. civ. per le indennità spettanti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti del socio condebitore in solido, chiamato in causa dalla socia opponente, ma rimasto contumace in entrambi i gradi di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 luglio 2016, n. 15376; Cassazione, sezione civile II, sentenza 13 maggio 2008, n. 11867; Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 gennaio 2007, n. 1779; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 maggio 2003, n. 7881; Cassazione, sezione civile I, sentenza 5 aprile 1996, n. 3201).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 16 dicembre 2022, n. 36942 – Presidente Berrino – Relatore Cerulo

Procedimento civile – Sentenza – Mancata ammissione di mezzi istruttori – Vizio della sentenza – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie in tema di azione di rescissione per lesione di contratto di compravendita immobiliare. (Cc, articoli 1448, 1470 e 2697; Cpc, articoli 116, 244 e 245)
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex articolo 2697 cod. civ., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in tema di compravendita immobiliare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla parte venditrice, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata: nella circostanza, infatti, la corte territoriale, nel rigettare la domanda di rescissione per lesione proposta ex articolo 1448 cod. civ., aveva ritenuto mancasse la prova della volontà della parte acquirente di profittarsi dello stato di bisogno della ricorrente senza tuttavia motivare alcunché sulle istanze istruttorie ritualmente formulate da quest'ultima e volte a provare la sussistenza degli elementi per pronunciare la predetta rescissione contrattuale aventi carattere astrattamente decisivo ai fini del giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 25 giugno 2021, n. 18285).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 16 dicembre 2022, n. 36993 – Presidente Bertuzzi – Relatore Varrone

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