Penale

Cassazione: concessioni balneari, proroga a dicembre solo per quelle post 2001

Con la sentenza 29105/2020 la Superma corte ha bocciato il rinnovo automatico per contrasto con la direttiva Bolkenstein

di Paola Rossi

La concessione balneare scaduta entro il 31 dicembre 2007 non poteva essere oggetto di rinnovo automatico per il contrasto con la direttiva "autoesecutiva" Bolkenstein ed era quindi da considerarsi inesistente. Come dice la sentenza n. 29105, depositata dalla Cassazione il 21 ottobre, non esistendo non poteva rientrare tra quelle prorogate fino al dicembre 2015, poi dicembre 2020, in base al Dl 194/2009 più volte modificato. All'entrata in vigore delle norme di proroga la concessione era perciò irrimediabilmente scaduta determinando per il concessionario la commissione del reato di abusiva occupazione del demanio marittimo. Da cui la legittimità del sequestro preventivo disposto dal gip e annullato dalla sentenza del tribunale ora oggetto di rinvio a nuovo giudizio. E a nulla rileva l'inerzia dell'amministrazione, che ha mancato di valutare la presenza dei criteri di proroga, stabiliti dopo la chiusura della procedura d'infrazione contro l'Italia in attesa delle regole di adeguamento alla legge Ue da stabilirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni. La Cassazione penale coglie infatti l'occasione per chiarire che le norme transitorie adottate dall'Italia consentono proroghe solo su verifica, caso per caso, dei presupposti per il riconoscimento: cioè il legittimo affidamento del concessionario uscente al fine di consentirgli di ammortizzare gli investimenti e la non sussistenza di un interesse trasfrontaliero a una piena concorrenza di altri operatori Ue. Ciò riguarda però solo le concessioni "nuove" senza rilievo di un eventuale rinnovo automatico abolito nel 2001 dalla legge n. 88.

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