Giustizia

Cassazione: magistrati fuori dai dibattiti social sui "temi di interesse generale"

Le indicazioni dell'Ufficio del Massimario: self-restraint su "temi di interesse generale"

di Francesco Machina Grifeo

Giro di vite della Cassazione sull'uso dei social network, ma anche sulle "connessioni" virtuali o la partecipazione a "gruppi", da parte dei magistrati. Esternazioni o pubblicazioni sui contenuti dei procedimenti trattati possono integrare un illecito disciplinare. Ma l'attività dei magistrati su Facebook, Twitter, Istagram ecc. deve "ritenersi limitata anche quando si riferisca ad espressioni o pubblicazioni di natura privata". Le "regole" a cui le toghe devono attenersi sono contenute in una pubblicazione, sotto forma di questionario, redatta dall'Ufficio del Massimario della Cassazione dal titolo: " Le attività secondarie e l'uso dei social media da parte dei magistrati " (in cui si fa il punto anche sugli "incarichi extragiudiziari).

Andiamo per ordine. Il documento premette che a differenza dell'attività istituzionale degli Uffici, oggetto di specifiche Linee guida da parte del Csm, l'attività compiuta dai singoli magistrati sui social network "non è invece oggetto di regolamentazione positiva, neppure nella forma di regole non vincolanti aventi funzione di direttive o raccomandazioni". Tuttavia, "deve ritenersi che essa trovi la sua misura e i suoi limiti nelle norme che connotano la deontologia del magistrato".

Ed a questo proposito si richiama l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "che è anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura", in occasione dell'inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura per l'anno 2019, in cui si sottolineava che "l'osservanza della regola della sobrietà dei comportamenti mpone un rigoroso self-restraint nell'uso dei social network e delle mailing list, sul rilievo che tali strumenti, ove non amministrati con prudenza e discrezione, possono vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l'azione dei magistrati e potrebbero offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria".

E rispondendo ad una specifica domanda – "Ci sono dei limiti riguardo le attività dei magistrati sui social network di un magistrato?" -, il documento della Suprema corte chiarisce che in realtà "deve ritenersi che sussistono dei limiti" che diventano "particolarmente penetranti con riguardo alle espressioni, esternazioni o pubblicazioni che hanno legami con i contenuti dei procedimenti trattati nell'ufficio o con le persone in essi coinvolti". Questo perché la legge sulla disciplina degli illeciti disciplinari stabilisce (art.1 Dlgs n. 109/2006) che il magistrato esercita le funzioni con "correttezza, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni".

"Le predette espressioni, esternazioni o pubblicazioni, dunque, a certe condizioni, possono costituire un illecito disciplinare allorché siano tali da tradursi in gravi scorrettezze nei confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di qualunque soggetto coinvolto nel procedimento o nei confronti di altri magistrati (art.2, lett. d))".

L'attività dei magistrati sui social deve però, come visto, ritenersi limitata anche quando si riferisca ad espressioni slegate dalla professione "poiché la regola della sobrietà nei comportamenti impone di non eccedere nell'esibizione virtuale di frammenti di vita privata che dovrebbero restare riservati, al fine di non pregiudicare il necessario credito di equilibrio, serietà, compostezza e riserbo di cui ogni magistrato (e, quindi, l'intero ordine giudiziario) deve godere nei confronti della pubblica opinione".

In questa prospettiva, conclude il testo, le regole deontologiche impongono un self-restrain t ancor più rigoroso nei casi in cui le esternazioni o le pubblicazioni (ma anche la creazione di "amicizie" o "connessioni" virtuali o la partecipazione a "gruppi" o a "follow") abbiano rilevanza politica o investano temi di interesse generale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©