Cassazione, le memorie a mezzo posta sono inammissibili e il contenuto non può essere esaminato
Nel giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis Cpc, se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili e il loro contenuto non può essere esaminato, non essendo applicabile per analogia il disposto dell'art. 134, comma 5, disposizioni attuazione Cpc, che riguarda esclusivamente il ricorso e il controricorso. Lo ricorda la Cassazione con l'ordinanza 27 aprile 2020 n. 8216.
Problema variamente risolto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità.
Pressoché negli stessi termini della pronunzia in rassegna, Cassazione, ordinanza 27 novembre 2019, n. 31041 e sentenza 19 aprile 2016, n. 7704 (ove la precisazione che l'art. 134, comma 5, disposizioni attuazione Cpc - a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione - non è applicabile per analogia al deposito della memoria, poiché quest'ultimo è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice e alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore e che l'applicazione del citata norma finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti., entrambe richiamate in motivazione, nella pronunzia in rassegna).
Sempre nello stesso senso, altresì, Cassazione, ordinanze 10 aprile 2018, n. 8835 e 4 gennaio 2011, n. 182; sentenza 4 agosto 2006, n. 17726, in Vita notarile, 2006, p. 867.
Orientamenti diversi - In termini diversi e, in particolare, nel senso che in tema di giudizio di cassazione, ai fini della tempestività delle memorie inviate a mezzo posta, rileva la data della loro ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile analogicamente l'art. 134, comma 5, disposizioni attuazione Cpc, il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso e al controricorso, Cassazione, ordinanza 27 novembre 2018, n. 30592, che, in applicazione del principio, ha dichiarato l'inammissibilità di una memoria che, benché fosse stata anticipata mediante fax e poi spedita a mezzo del servizio postale, era pervenuta alla Cancelleria oltre il termine di dieci giorni dalla data fissata per l'adunanza camerale, senza che fosse stata neppure fornita prova della specifica autorizzazione all'utilizzo del fax da parte del Primo Presidente.
Analogamente, per l'affermazione che l'art. 134, comma 5, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si hanno per avvenuti nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, radicalmente diverse essendo le funzioni delle due attività processuali: l'una (quella di deposito del ricorso e del controricorso) sostanzialmente analoga a quella che, nella fase di merito, è la costituzione delle parti, l'altra (il deposito della memoria) esclusivamente diretta al assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con quel congruo anticipo, rispetto alla udienza di discussione, che il legislatore ha ritenuto necessario e che l'applicazione del principio dell'art. 134 comma quinto delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con discapito del diritto di difesa. Ne consegue l'inammissibilità della memoria che, benché anteriormente spedita a mezzo del servizio postale, sia pervenuta nella cancelleria della Corte di Cassazione oltre il termine ultimo di cinque giorni dalla data dell'udienza di discussione, Cassazione, sentenza 26 luglio 1997, n. 6996.
Cassazione -Sezione I civile - Ordinanza 27 aprile 2020 n. 8216
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