Penale

Cassazione: i presupposti per la configurazione del peculato d'uso in relazione all'utilizzo per ragioni personali dell'automobile di servizio

Nota a margine della sentenza Cass. pen. sez. VI, n. 28822/2020

di Fabrizio Ventimiglia , Laura Acutis


Con la decisione in commento, la Suprema Corte, sezione sesta penale, si è pronunciata in merito ai presupposti per la configurazione del reato di peculato d'uso di cui all'art. 314 c.p. nel caso di utilizzo dell'automobile di servizio per fini personali.

Questa in sintesi la vicenda processuale.
Il Tribunale di Genova, in accoglimento dell'appello dell'imputato, assistente scelto della Polizia municipale di Massa, revocava per mancanza di gravità indiziaria la misura interdittiva della sospensione dal servizio applicata al predetto dal G.I.P. del Tribunale di Massa per i reati di peculato d'uso (art. 314 c.p.) e falso ideologico (art. 479 c.p.) in relazione all'utilizzo della vettura di servizio per ragioni private e alle mendaci attestazioni nei rapporti di servizio.

Il P.M. presso il Tribunale di Massa presentava ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, il vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla fattispecie di cui all'art. 314 c.p.
La Suprema Corte respingeva le doglianze del ricorrente statuendo, quanto alla configurabilità del reato di peculato d'uso ex art. 314 c.p., che "il reato va correlato al tipo di utilizzo del mezzo e alla possibilità di individuare nella condotta un'appropriazione seppur temporanea del bene, tale da escludere, in parte qua, la sfera di dominio facente capo all'ente proprietario, ciò che peraltro implica un confronto con la fisiologica destinazione del bene e con la funzione di esso". Al contrario, nel caso in esame – affermano i Giudici di legittimità – non è stato dimostrato che il veicolo fosse stato distolto dalle finalità di servizio né tantomeno che il soggetto "non potesse trovarsi di passaggio nei luoghi venuti in rilievo e che dunque corrispondentemente il mezzo fosse stato distolto dal servizio previsto, con aggravio connesso ad un suo improprio utilizzo".

In secondo luogo, la Cassazione ha infatti precisato che, ai fini della configurabilità del reato di peculato d'uso, "occorre verificare che la condotta abbia prodotto un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi o una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio". Viceversa, con riguardo al caso di specie, i Giudici di merito avevano escluso la configurabilità di siffatti presupposti, affermando come non risultassero dedotti elementi idonei a sovvertire tale valutazione.

In buona sostanza i Giudici di legittimità, con la pronuncia in commento, hanno chiarito che per la configurabilità del reato di peculato d'uso è necessaria una condotta del pubblico agente mossa da fini personali e caratterizzata da un elevato grado di offensività, che produca un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi, ovvero determini una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio.

Si tratta dunque di un chiaro principio di diritto che molto verosimilmente è destinato a venir ripreso anche in futuro, nelle successive pronunce che si troveranno ad affrontare casi e vicende del tutto sovrapponibili a quelle oggetto della vicenda oggi commentata.

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