Ha diritto all'accesso agli atti relativi al piano di posizionamento dei cassonetti stradali, il condominio che si ribella per il cattivo odore data la vicinanza degli stessi allo stabile. È quanto ha disposto il Tar del Lazio (sentenza n. 3655/2022), accogliendo il ricorso di un condominio romano tormentato dalla vicinanza di alcuni bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani adiacenti a finestre e balconi degli appartamenti.
La vicenda
Nello specifico, il Condominio ricorrente, dopo aver sollecitato lo spostamento dei cassonetti posti nelle adiacenze degli spazi condominiali, denunciando che si trattava di "ben 5 secchioni" maleodoranti e posti nelle immediate vicinanze dello stabile, formulava istanza di accesso alla società di gestione per l'ostensione del piano di posizionamento dei cassonetti stradali, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale necessario alla tutela in giudizio delle ragioni del condominio stesso.
La società non forniva riscontro, limitandosi ad inviare soltanto una nota con gli orari di raccolta e pulizia e dando disponibilità per un sopralluogo.
Il condominio si rivolgeva dunque al tribunale, chiedendo accertarsi l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso e il diritto dello stesso all'ostensione di quanto richiesto.
La società si costituiva in giudizio deducendo la carenza di interesse all'accesso in capo all'istante, in quanto i documenti dei quali era stata chiesta l'ostensione non erano "idonei a provare il degrado lamentato".
Dal canto suo, l'amministrazione (potenziale controinteressata) ribadiva la regolarità del servizio di raccolta e deduceva che l'istanza di accesso, in assenza di un interesse concreto ed attuale, sarebbe stata predisposta ai fini di un controllo e di una valutazione di tutti i comportamenti dell'Amministrazione, in palese violazione dell'articolo 24, comma. 3, della legge n. 241/1990.
La decisione
Il Tar laziale, però, dà ragione al condominio, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge per l'ostensione dei documenti richiesti.
Al riguardo, ricorda, infatti il giudice amministrativo che la "legittimazione all'accesso va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti richiesti hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, da cui deriva il suo bisogno di conoscenza, il c.d. ‘need to know' (cfr. Cds, sentenza n. 10/2020), anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa".
In quest'ottica, aggiunge il Tar, il Condominio non soltanto è certamente legittimato a richiedere la documentazione relativa al Piano dei cassonetti (visto il loro peculiare posizionamento rispetto allo stabile condominiale), ma ha altresì "un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui ha chiesto l'ostensione, tenuto conto che ogni determinazione in merito alla collocazione dei cassonetti e al loro spostamento, o meno, è per esso rilevante, stanti le richieste di rimozione come sopra inviate e versate in atti, rimaste disattese".
È da escludersi, poi, che l'istanza possa essere finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato della società, essendo evidente, invero, oltre che indicato, il diverso fine perseguito.
Quanto all'utilità o meno della documentazione richiesta in ottica difensiva, precisa il Tar, non è accertamento che compete al giudice, in quanto lo stesso nell'accertare l'interesse all'accesso in capo al richiedente rispetto a determinati documenti, si limita a "verificarne la concretezza, l'attualità e il collegamento con una situazione giuridica meritevole di tutela, senza spingersi sino a sindacare l'utilità concreta che la conoscenza dei documenti amministrativi possa poi effettivamente determinare per il medesimo soggetto, ben potendo la documentazione richiesta costituire soltanto, genericamente, mezzo utile per la difesa".
I documenti richiesti, peraltro, sono nella disponibilità della società di gestione che ne ha dato anche atto in giudizio, confermando dunque la pendenza del procedimento i cui atti sono di interesse per il condominio.
Il ricorso, pertanto, è integralmente accolto.
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