Cause covid contro Governo e Regioni, decide il giudice amministrativo
Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 1952 depositata oggi
Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulle richieste di risarcimento proposte dai congiunti delle vittime del Covid-19 per presunte omissioni e inefficienze del Governo e della Regione Lombardia nella preparazione e gestione della pandemia. Lo hanno chiarito le Sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 1952 depositata oggi.
Nell’ambito del giudizio davanti al Tribunale di Roma, i circa 400 ricorrenti avevano proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venisse confermata la giurisdizione ordinaria, così da cristallizzare la competenza del giudice civile. Secondo i parenti-ricorrenti gli “effetti/conseguenze delle azioni o omissioni” degli organi istituzionali avevano “leso i diritti soggettivi”. La gestione della pandemia, infatti, sarebbe stata caratterizzata da “decisioni contraddittorie”; “ritardi”; “carenze significative nelle strutture sanitarie” (soprattutto nelle fasi iniziali). Inoltre, come noto, il Piano pandemico era fermo al 2006. Così, l’“assenza di un piano di preparazione adeguato e l’incapacità di gestire l’emergenza hanno provocato un collasso del sistema sanitario, con un numero elevato di morti, sia negli ospedali che nelle case”.
La Presidenza del Consiglio e la Lombardia hanno eccepito la giurisdizione amministrativa sostenendo che “il petitum sostanziale che sorregge l’azione giudiziaria va individuato nella dedotta lesione di diritti fondamentali … cagionata dalle azioni/omissioni dell’apparato amministrativo (Stato/Regioni) nell’apprestamento di misure adeguate a fronteggiare la crisi pandemica”.
La Cassazione osserva che sebbene la denuncia riguarda la “diretta lesione dei diritti soggettivi”, le “allegazioni di supporto” danno conto, invece, di una causa petendi incentrata “sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva” nell’ambito dell’organizzazione del S.S.N. prima e durante la crisi pandemica. Ragion per cui, prosegue la Corte, trova rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010), in relazione alle controversie afferenti a un servizio di pubblica utilità, quale è, per l’appunto, il Servizio sanitario nazionale.
Del resto, come correttamente sostenuto dal Pm, nel caso specifico, non vi erano norme che avevano “predefinito ex ante l’assetto di interessi e configurato un diritto già pienamente in grado di affermarsi” senza alcuna mediazione da parte del potere amministrativo. Al contrario, proprio “l’esercizio del potere amministrativo” (e prima ancora di quello normativo) ha consentito la “gestione della pandemia da Covid-19”. La “mediazione” del potere statuale e amministrativo, dunque, è stata “necessaria, ineludibile”; e “l’inefficacia di tale attività di mediazione, rimessa a scelte discrezionali, è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo”.
In definitiva, la giurisdizione amministrativa scatta allorché – come nel caso in esame – la condotta della Pa, asseritamente dannosa, risulti connessa all’esercizio del potere autoritativo nelle materie a giurisdizione esclusiva (art.133 c.p.a.).







