Comunitario e Internazionale

Cause Italia-Regno Unito, sulla scelta del foro c’è la Convenzione del 2005

Dal 1° gennaio 2021 la Gran Bretagna ha aderito autonomamente alla Convenzione dell’Aja

ADOBESTOCK

di Gianluca Sardo

Con l’ordinanza 9863 del 15 aprile 2021, la Cassazione fissa alcuni principi in materia di litispendenza “europea”, affrontando questioni attuali nell’era post Brexit.

Questi i fatti. Una società straniera ottiene dal Tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo contro alcune compagnie per il pagamento di indennità assicurative. Le compagnie, avviato altro giudizio nel Regno Unito sulla base di una clausola indicante la giurisdizione esclusiva della High Court di Londra, propongono opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il Tribunale sospende il giudizio in base all’articolo 31.2 del Regolamento Ue 1215/2012, che dispone appunto che quando sia adito il giudice di uno Stato membro cui un accordo conferisce giurisdizione esclusiva, i giudici degli altri Stati membri sospendono i processi.

La società opposta, ritenendo illegittima la sospensione, propone ricorso in base all’articolo 42 del Codice di procedura civile eccependo l’inapplicabilità del regolamento per l’uscita del Regno Unito dall’Ue.

La Cassazione ritiene infondato il motivo, rilevando che, in forza dell’articolo 67 del Brexit Withdrawal Agreement, per le questioni relative alla giurisdizione, il regolamento ha applicazione residuale, con riferimento ai procedimenti avviati prima del 31 dicembre 2020 e ai procedimenti o alle cause connesse in base agli articoli 29, 30 e 31 dello stesso regolamento.

Oltre a costituire la prima pronuncia sul regime transitorio della Brexit, l’ordinanza è interessante perché stimola a interrogarsi sulla futura disciplina dei casi di litispendenza internazionale tra Regno Unito e Paesi dell’Ue. Ai giudizi avviati dopo il 1° gennaio 2021, infatti, non è più applicabile il meccanismo di sospensione previsto dall’articolo 31.2 del regolamento. La lacuna è rilevante, anche perché la norma costituiva un baluardo contro i cosiddetti “Italian torpedos”, le azioni strumentali radicate in prevenzione da una parte presso un’autorità giudiziaria priva di giurisdizione e strutturalmente “lenta”, per ostacolare l’esito di possibili giudizi “paralleli” in altri Paesi.

Al di là di ciò, il panorama dei rapporti di diritto internazionale privato e processuale tra Regno Unito e Ue resta confuso. Tanto che è ancora in discussione la richiesta del Regno Unito di adesione indipendente alla Convenzione di Lugano del 2007, formalizzata un anno fa.

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha invece aderito autonomamente alla Convenzione dell’Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, ratificata dall’Ue nel 2015. L’articolo 6 della Convenzione stabilisce che il giudice di uno Stato contraente diverso dal giudice prescelto dalle parti - a meno che non ricorrano alcune delle circostanze particolari elencate nello stesso articolo - sospende il procedimento o dichiara la domanda inammissibile, se c’è un accordo di scelta del foro esclusivo tra le parti. La norma, anche se il contenuto e l’ambito di applicazione della Convenzione non sono sovrapponibili al regime pre Brexit, è dunque destinata a ereditare almeno in parte la funzione svolta dall’articolo 31.2 del regolamento.

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