Civile

Cause sotto 1.033 euro esenti dal registro

In linea con la Cassazione niente imposta a prescindere dal grado e dal giudice

di Patrizia Maciocchi


Stop all’imposta di registro per le sentenze emesse nelle procedure giudiziarie di valore inferiore a 1.033 euro. A prescindere dal grado di giudizio e dal giudice che le pronuncia.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 30/E, si allinea alla giurisprudenza della Cassazione e supera un suo precedente. Sempre sulla scia della Suprema corte, con la risoluzione (97/E/2014) il Fisco aveva previsto l’esenzione - in origine limitata agli atti e provvedimenti relativi al giudizio di primo grado davanti al giudice di pace - anche per quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze del giudice di pace.

Ma l’evoluzione del diritto vivente impone di fare un passo in più. La decisione di estendere il tetto dei 1033 euro, prende le mosse dall’ordinanza della Suprema corte 31278 del 2018.

In quell’occasione gli ermellini avevano affermato che la ratio dell’articolo 46 del Testo unico sulle imposte (legge 347/1991) è di esonerare le cause di valore inferiore a 1.033 dal carico fiscale , perché di minimo valore.

Una via per alleggerire il costo del servizio giustizia per le controversie economicamente non consistenti. L’imposta di registro è, infatti, proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi è indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.

Un principio apripista seguito da altre decisioni (ordinanze 4725/2021, 5857/2021 e 5858/2021) con le quali i giudici di legittimità si sono espressi su controversie promosse sin dal primo grado avanti uffici giudiziari diversi dal giudice di pace, nello specifico davanti al tribunale.

Da qui l’adeguamento dell’Agenzia, con la scelta di applicare la disposizione di favore dell’articolo 46, a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie con un tetto inferiore ai 1.033, indipendentemente dal grado di giudizio e dal giudice che li ha emessi.

L’esenzione si applica anche agli atti giudiziari, soggetti all’imposta di registro in misura fissa. E dunque a quelli che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva.

Restano invece tassabili le disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione.

Per quanto riguarda il contenzioso pendente le strutture territoriali dovranno riesaminare le controversie alla luce della correzione di rotta. E, nel caso ad abbandonare, la pretesa tributaria, se non ci sono altre questioni pendenti.

Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, sarà necessario - precisa la circolare - motivare sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, se il contribuente non rinuncia alla rifusione delle spese di lite. Un percorso che sarà monitorato dalle direzioni regionali e provinciali.

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