CCNL COMMERCIO E ADESIONE ALL'ENTE BILATERALE
L’articolo 95 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) commercio dispone che sono iscritti al Fondo "Est" i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato (sono esclusi quadri e dirigenti). Si ritiene che, nel caso prospettato dal quesito, non sia dovuta la quota sostitutiva. Invece per quanto riguarda l’ente bilaterale, gli accordi contrattuali non fanno distinzione, prevedendo che il contributo da destinare in favore dell'ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10 per cento, a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, su paga base e contingenza. L'azienda che omette il versamento delle quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.