Penale

Cdm: violenza sulle donne, arresti con meno ostacoli

Più spazio alle misure cautelari da adottare in tempi e magistrati con un tasso più elevato di specializzazione. Queste le linee direttrici del disegno di legge contro la violenza sulle donne e domestica approvato ieri dal consiglio dei ministri

di Giovanni Negri

Più spazio alle misure cautelari da adottare in tempi e magistrati con un tasso più elevato di specializzazione. Queste le linee direttrici del disegno di legge contro la violenza sulle donne e domestica approvato ieri dal consiglio dei ministri. Si prevede, con riferimento a tutta una serie di reati commessi in ambito familiare (elenco che viene oltretutto esteso al tentato omicidio e alla deformazione del viso) l’applicazione della modalità di controllo del braccialetto elettronico, oltre al mantenimento di una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Inoltre, si prevede che, con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento, se l’imputato nega il consenso all’adozione del braccialetto elettronico, il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura cautelare più grave. In questo caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Prevista poi l’applicazione della misura cautelare in carcere, non solo nel caso di trasgressione «alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora», ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari, con le misure dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Tempi stretti poi per le decisioni dei pubblici ministeri e dei gip sulle misure cautelari: i primi devono valutare entro 30 giorni al massimo dall’iscrizione della persona interessata l’esistenza dei presupposti per l’adozione della misura e il gip ne avrà a disposizione altrettanti per la pronuncia sull’applicazione.

Introdotto poi un nuovo articolo nel Codice di procedura penale per prevedere che, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, i maltrattamenti in famiglia e stalking, si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra natura, ne emerge inequivocabilmente come autore. L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Oltre ai video e alle immagini, sarà quindi possibile acquisire anche altri tipi di documentazione, oppure altri elementi utili estratti da applicazioni informatiche o telematiche (per esempio, chat o condivisione di una posizione spaziale, spontaneamente offerte dalla persona offesa), che possono rivelarsi decisivi.

Spazio poi a un’ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti in famiglia o di lesioni personali o stalking o di altro delitto commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

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