Penale

Cella: nello spazio minimo dei 3 metri quadrati rientrano anche i letti singoli

La Cassazione ha precisato che i letti singoli - visto che sono difficili da spostare - vanno considerati come i letti a castello, e quindi vanno detratti dallo spazio minimo a disposizione del detenuto

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di Giampaolo Piagnerelli

Anche i letti singoli vanno computati nello spazio minimo carcerario a disposizione del detenuto. La Cassazione - con la sentenza n. 18760/23 - ha precisato, infatti, che sia con il letto singolo che con quello a castello è compromesso il movimento del detenuto nella cella.

Il precedente delle Sezioni unite

E già con un precedente arresto le Sezioni unite (sentenza n. 6551/20) hanno precisato che nel computo dello spazio a disposizione del detenuto (3 metri quadrati) rientrano sicuramente gli arredi fissi come i letti a castello ma anche gli arredi che seppur mobili sono difficili da spostare come per l'appunto il letto singolo. Quindi la Cassazione ribadisce che tanto nel caso del letto singolo, che in quello del letto a castello è compromesso il movimento del detenuto nella cella e, pertanto, entrambi vanno detratti dallo spazio a disposizione del detenuto. Movimento che postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente libero.

La dottrina

I Supremi giudici a tal proposito hanno richiamato anche la dottrina secondo cui, vista la distinzione tra letti singoli e letti a castello (i primi di regola da computare nel calcolo dello spazio disponibile nella cella, gli altri sempre da detrarre), renderebbe possibile e conveniente per l'amministrazione sostituire i letti a castello con quelli singoli. Ciò si tradurrebbe, infatti, in una minore tutela dei detenuti e in una effettiva svalutazione del criterio del normale movimento in aperto contrasto con quanto deciso dalla Grande Camera della Corte Edu (Mursic c. Croazia).

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