Amministrativo

Elezioni, cerchiare il crocesegno non invalida il voto

L'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, scheda per scheda

di Pietro Alessio Palumbo

Una cerchiatura marcata ossia l'apposizione di molteplici linee circolari intorno al crocesegno sulla scheda elettorale piuttosto che tradire l'intenzione di rendere riconoscibile ovvero distinguibile il proprio voto è all'opposto volta a consolidare la volontà dell'elettore di esprimere quella precisa preferenza di voto. Quindi secondo il Consiglio di Stato (sentenza 5419/2022) in questi casi il Presidente del seggio elettorale non ha affatto in mano uno "scarabocchio" con conseguente nullità della scheda. Al contrario, quel voto è senz'altro legittimo e valido.

La disciplina elettorale
La disciplina in materia elettorale stabilisce che sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. L'espressione normativa "in modo inoppugnabile" non può tuttavia essere intesa in senso letterale, come se fosse rivolta ad esigere una effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe soltanto nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. L'elemento della riconoscibilità, quindi, deve essere valutato caso per caso, scheda per scheda, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale esprimere la volontà elettorale. E dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato suffragato.

La posizione dei giudici
Secondo il giudice amministrativo di Palazzo Spada quello che in questi casi sembra a prima vista uno scarabocchio, un segnaccio volutamente impresso sulla scheda elettorale, consiste in realtà, in una chiara preferenza, rendendo così assolutamente inequivocabile la volontà di quell'elettore.L'attuale disciplina regolatoria in materia elettorale è ispirata al principio generale del massimo favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la effettiva volontà del cittadino elettore. Lungo queste coordinate interpretative deve quindi essere salvaguardata la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le eventuali anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore stesso ha espresso il proprio voto. Tutto ciò tenendo anche conto dell'esigenza di assicurare pieno valore alle scelte effettuate anche da coloro che a ben vedere non sono in grado di apprendere appieno, e conseguentemente di osservare alla lettera, le istruzioni dettate per l'espressione del voto.

Nullità come eccezione
In altri termini le ipotesi di possibile nullità del voto sono configurabili come una vera e propria eccezione al principio generale della sua salvaguardia; per cui devono essere circoscritte agli specifici casi in cui i segni, le scritture o gli errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio; ovvero da non trovare alcuna altra giustificazione ragionevole o minimamente sensata.Secondo la spiegazione offerta dal giudice amministrativo di Palazzo Spada il descritto comportamento del cittadino può quindi essere dettato anche dalla ritenuta necessità, da parte di un elettore inesperto o anche solo insicuro, o esitante di dover in tale modo ribadire o, meglio, nel vero senso della parola "rimarcare" quale è la sua effettiva intenzione di voto in quella particolare occasione elettorale. In altre parole l'apposizione di plurime linee circolari in aggiunta al crocesegno, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile o individuabile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza elettorale.Per altro verso una finalità riconoscitiva, e il pericolo di squarciare quel velo di anonimato che deve sempre serrare l'espressione del voto ed il suo successivo trattamento nell'ambito del procedimento elettorale, devono essere circoscritti a quelle forme o modalità di esternazione della volontà elettorale che non siano spiegabili con la mera scarsa dimestichezza o imperizia dell'elettore - compresa quella figura dell'elettore dotato di non particolare cultura o anche in età non più giovanissima - con le non di rado complesse regole elettorali; ovvero che non costituiscano il frutto di una propria personale, quanto non del tutto inverosimile, interpretazione delle regolamentazioni elettorali che presidiano l'espressione del voto nel seggio elettorale.

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