Immobili

Certificato di abitabilità, la regolarizzazione successiva esclude il danno per il compratore

Lo ha confermato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19923 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Il certificato di abitabilità è essenziale ai fini della normale commerciabilità del bene, ma la sua mancata consegna non costituisce un inadempimento del venditore che ne abbia ottenuto il rilascio successivamente. Lo ha confermato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19923 depositata oggi, respingendo il ricorso di una donna che aveva acquistato un immobile nel 2013.

Nel 2016, la compratrice dopo aver scoperto la mancanza del certificato di agibilità aveva chiamato in giudizio il venditore chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la riduzione del prezzo. Il Tribunale aveva dichiarato le domande improcedibili per mancato rispetto dei termini. La Corte d’appello dopo averne affermato la procedibilità, ha rigettato la domanda nel merito: la successiva regolarizzazione del certificato di agibilità, intervenuta nel giugno del 2014, infatti, escludeva il danno da non commerciabilità.

E la II Sezione civile ha confermato il giudizio. Per la Suprema corte in tali casi non è configurabile l’ipotesi di vendita di aliud pro alio (Cass. 23386/2023). Come accertato dalla Corte di appello, prosegue la decisione, con apprezzamento insuscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità, la sanatoria dell’originaria irregolarità ha escluso «la sussistenza del danno da non commerciabilità del bene prospettata da parte attrice a fondamento della domanda risarcitoria».

La Suprema corte ribadisce che “la semplice mancanza del certificato, senza carenze sostanziali di agibilità, non genera automaticamente un danno risarcibile”. Il danno deve essere dimostrato in concreto (es. diminuzione del valore dell’immobile, spese per sanatorie, Cass. 23604/2023). Mentre nel caso attuale tale prova non è stata data.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©