Responsabilità

Cervo in autostrada, la società concessionaria risponde per i danni subiti

Secondo il tribunale di Torino è una circostanza non inmprevedibile che dimostra l'inidoneità delle misure a tutela degli utenti

di Andrea Alberto Moramarco

La possibilità dell'attraversamento autostradale da parte di animali selvatici è una circostanza tutt'altro che imprevedibile e la presenza sulla carreggiata di un cervo, in assenza di dimostrazione del caso fortuito, non prova altro che l'inidoneità delle misure apprestate a tutelare l'utenza in transito. Ad affermarlo è il Tribunale di Torino condannando, ex articolo 2051 cod. civ., la società concessionaria del tratto autostradale al risarcimento dei danni subiti dall'automobilista, ritenendo tale responsabilità concorrente quella della Regione per danno arrecato da animali selvatici, ex articolo 2052 cod. civ..

La vicenda
Il singolare incidente avveniva una sera di aprile quando il conducente di un veicolo, mentre percorreva l'autostrada A21 nei pressi dell'innesto dell'autostrada A7, investiva un cervo improvvisamente comparso sulla propria corsia di marcia. Incredulo per l'accaduto e con circa 6 mila euro di danni subiti, l'automobilista citava in giudizio la società concessionaria di quel tratto autostradale, ritenendola responsabile ex articolo 2051, cioè per danno cagionato da cose in custodia.
L'ente convenuto in giudizio rifiutava però ogni addebito, sottolineando il difetto di legittimazione passiva, atteso che i cervi non erano di sua proprietà, ma della Regione o della Provincia, ovvero gli enti che hanno funzione normativa e competenza amministrativa nella gestione degli animali selvatici. In ogni caso, per la società concessionaria vi erano gli estremi per l'integrazione del caso fortuito tale da mandarla esente da ogni responsabilità, atteso che una volta eseguita correttamente la manutenzione della recinzione stradale non ci si può certo aspettare l'invasione della carreggiata da parte di un cervo.

La decisione
Tali rilievi non convincono però il Tribunale, il quale accoglie la domanda risarcitoria soffermandosi sui due aspetti giuridici della vicenda, ovvero la legittimazione passiva e il caso fortuito.
Quanto al primo punto, il giudice analizza la giurisprudenza di legittimità per la quale la responsabilità per i danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette spetta alla Regione, ovvero alla Provincia sulla base del trasferimento ad essa delle specifiche competenze. Tuttavia, ciò «non esclude né si pone in contrasto con la eventuale concorrente responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente proprietario o concessionario del tratto autostradale in cui si verifica il sinistro - pur cagionato dalla presenza di un animale selvatico su strada - attesa la diversità dei presupposti applicativi e delle finalità delle due norme, nonché dei soggetti coinvolti nella tutela della sicurezza degli utenti della strada». Le due fattispecie, in sostanza, possono concorrere.
Quanto al caso fortuito, per il Tribunale «la circostanza che la rete di recinzione autostradale fosse integra al momento dell'ingresso dell'animale selvatico in autostrada non è idonea a escludere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, in quanto incombe sulla società di gestione autostradale dare la prova del fortuito, deducendo che la presenza dell'animale sulla carreggiata sia stata determinata da "un fatto imprevedibile e inevitabile" , quale ad es. la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure l'inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone». Nel caso di specie, la società convenuta ha dato prova solo della regolare recinzione autostradale, circostanza che però è da ritenere irrilevante, «in quanto non è da escludersi, ed è anzi probabile in base all'id quod plerumque accidit, che, vista la tipologia dell'animale selvatico con cui l'auto è entrata in collisione, lo stesso si sia introdotto sulla carreggiata saltando sulla recinzione».
D'altra parte, chiosa il Tribunale, «il gestore dell'autostrada è tenuto a garantire l'incolumità di tutti gli utenti in transito che, peraltro, pagando il servizio di cui usufruiscono fanno legittimo affidamento sul fatto di poter circolare in condizioni di massima sicurezza, di certo non aspettandosi di trovare improvvisamente un animale sulla carreggiata di percorrenza».

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