Cessione automatica dei rapporti contrattuali nel trasferimento d'azienda
Azienda - Cessione - Successione nei contratti trasferimento di azienda - Cessione automatica dei rapporti contrattuali - Condizioni.
L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 3 gennaio 2020 n. 15
Azienda - Cessione - Successione nei contratti non aventi carattere personale - Subentro automatico del cessionario ex art. 2558 c.c. - Ambito applicativo - Delimitazione.
In tema di successione nei contratti ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti "contratti di azienda" (aventi a oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti "contratti di impresa" (non aventi a oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili).
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 11 giugno 2018 n. 15065
Azienda - Cessione - Successione nei contratti - Clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente - Subentro del cessionario - Sussistenza.
In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto ai quali le parti non abbiano espressamente escluso l'effetto successorio - si verifica il subentro "ipso iure" del cessionario d'azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che sia pertanto richiesta la forma scritta "ad substantiam".
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 28 marzo 2007 n. 7652
Azienda - Cessione - Successione nei contratti - Contratti non aventi carattere personale - Trasferimento "ipso iure" al cessionario dell'azienda - Distinzione tra contratti d'impresa e contratti d'azienda - Irrilevanza - Conseguente estensione anche al contratto di assicurazione contro i danni - Sussistenza - Disciplina applicabile - Individuazione.
In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno a oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività - si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso. •Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 7 dicembre 2005 n. 27011