Cessione in blocco dei crediti ed onere della prova per il successore a titolo particolare
Fallimento e procedure concorsuali - Crediti - Cessione in blocco ex art.58 del TUB - Rilevabilità d'ufficio - Successore a titolo particolare - Onere della prova.
In materia di cessione dei crediti in blocco ex articolo 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
• Corte di Cassazione, civ., sezione I, ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 5857
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Legittimazione - Attiva successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 05 novembre 2020, n. 24798
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Legittimazione - Attiva - Ricorso proposto da banca incorporante la cessionaria di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 - Onere dell'impugnante di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Inammissibilità del ricorso.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
•Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 2 marzo 2016 n. 4116