CESSIONE DI CONTRATTO: L'ESONERO NON SI PERDE
La possibilità di fruire dell’agevolazione – per la parte residua rispetto al totale dei 24 mesi – è ammessa in caso di cessione del contratto di lavoro o in caso di subentro nell’appalto, mentre non lo è nell’ipotesi di successiva riassunzione del medesimo dipendente da parte di un'altra società.Il ministero del Lavoro, nella risposta a interpello 25/2015, ha chiarito che, con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 1, comma 118, della legge 190/2014, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Sostanzialmente, si tratta dei casi di trasferimento d’azienda disciplinati dall’articolo 2112 del Codice civile. La fruizione da parte del cessionario incorporante è ammessa limitatamente alla parte residua.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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