Civile

Cessione d'azienda, ambito di responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Azienda - Trasferimento - Debiti relativi all'azienda ceduta - Responsabilità dell'acquirente per i debiti - Presupposti - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Necessità - Prova della conoscenza da parte dell'acquirente - Irrilevanza - Fondamento
In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 cod. civ.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo. La disposizione de qua è dettata non solo dall'esigenza di tutelare i terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 cod. civ., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro. Ne consegue che la conoscenza effettiva dei debiti che incombono sull'azienda ceduta da parte dell'acquirente è irrilevante, se dette esposizioni non risultino nei libri contabili obbligatori; solo detta iscrizione, infatti, integra formalmente l'elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente medesimo rispetto ai debiti aziendali.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 26 settembre 2019 n. 24101

Azienda - Cessione - Debiti - In genere - Responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda - Condizioni - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Analiticità e specificità, anche nominativa, delle operazioni annotate - Necessità - Integrazione di annotazioni generiche mediante elementi esterni - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di cessione d'azienda, la disposizione di cui all'art. 2560, secondo comma, cod. civ., secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall'esigenza di tutelare í terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 cod. civ., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro. • Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 dicembre 2012, n. 23828

Azienda - Cessione - Debiti - In genere - Responsabilità dell'acquirente per i debiti - Presupposti - Iscrizione nei libri contabili obbligatori - Necessità - Prova della conoscenza da parte dell'acquirente - Irrilevanza - Fondamento.
In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e, data la natura eccezionale della norma (art. 2560 cod. civ.) che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2010 n. 22831

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