Lavoro

Cessione illecita di ramo d’azienda paghe arretrate anche al pensionato

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

A fronte di un trasferimento di ramo d’azienda illegittimo in mancanza dei presupposti di cui all’articolo 2112 del codice civile, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il cessionario e il versamento al lavoratore di un incentivo all’esodo non gli impediscono di chiedere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate al soggetto cedente. Né osta al diritto del lavoratore di vedersi riconosciute dal cedente le retribuzioni medio tempore maturate il conseguimento della pensione di anzianità, considerando che la disciplina sull’incompatibilità tra percezione del reddito di lavoro dipendente e trattamento pensionistico non è nella disponibilità delle parti del rapporto di lavoro.

La Cassazione ha affermato questi principi (sentenza 28824/2022 del 4 ottobre scorso) sul rilievo che, laddove la cessione del ramo d’azienda sia nulla per assenza delle condizioni di legge, non si realizza la continuazione di un unico rapporto di lavoro con il soggetto cessionario. In tale contesto, gli accordi raggiunti per la cessazione del rapporto non hanno effetto sulla persistenza del vincolo contrattuale con l’impresa cedente. Come conseguenza, la prosecuzione della prestazione con il cessionario non impedisce al lavoratore di rivendicare le retribuzioni non versate dal cedente e quest’ultimo non ha titolo per invocare che il trattamento retributivo era già stato pagato nell’ambito del rapporto di fatto.

La Corte afferma ora che pure la risoluzione consensuale realizzata con il cessionario di fatto, con attribuzione di un incentivo all’esodo, non produce effetti sul vincolo contrattuale originario. L’impresa cedente anche in questo caso rimane vincolata al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore.

La Cassazione afferma, inoltre, che neppure il collocamento del lavoratore in pensione è idoneo a recidere il legame contrattuale con l’originario cedente. Anche se il lavoratore ha conseguito la pensione, egli ha titolo per rivendicare le retribuzioni dall’impresa cedente, né quest’ultima può opporre che l’intervenuto pensionamento integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro.

La disciplina che regola le incompatibilità tra percezione del trattamento pensionistico e del reddito di lavoro dipendente opera esclusivamente sul piano previdenziale e non è opponibile dal datore di lavoro. Soltanto l’ente, a fronte del versamento delle retribuzioni nel periodo successivo al collocamento in pensione, potrà sospendere l’erogazione del trattamento pensionistico o ripetere le somme versate.

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