Cessione di ramo di azienda e necessità di autonomia funzionale preesistente del ramo ceduto
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento di azienda - Art. 2112 c.c. - Ramo di azienda ceduto - Autonomia funzionale - Preesistenza - Necessità.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile "ratione temporis", costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo di azienda l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con propri mezzi funzionali e organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente da parte del cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato dell'ambito dell'impresa cedente.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 marzo 2021 n. 6077
Trasferimento di ramo d'azienda - Nozione - Autonomia funzionale del ramo ceduto - Preesistenza - Necessità - Inefficacia contratto di cessione di ramo d'azienda - Ricostituzione del rapporto di lavoro in capo al cedente - Onere della prova in capo al cedente e al cessionario.
Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c. l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali e organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario -il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti.
Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2016 n. 10542
Trasferimenti e cessioni - Ramo d'azienda - Nozione - Autonomia funzionale e preesistenza alla cessione - Necessità. (Cc, articolo 2112; Dlgs 276/2003, articolo 32)
Per ramo di azienda suscettibile di trasferimento, secondo le previsioni dell'articolo 2112 del Cc, deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, pur potendosi individuare, nel contratto di cessione, una porzione o frazione produttiva che precedentemente era strettamente legata ai supporti logistici e materiali presenti nell'azienda cedente. Ciò presuppone comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo. Ne consegue che può applicarsi la disciplina dettata dall'articolo 2112 del Cc anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supposto logistico sia al ramo ceduto sia all'attività della società cessionaria, purché esso presenti, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalità produttive. (Nella specie è stata ritenuta illegittima la cessione delle funzioni di reception, guardiania e fattorinaggio)
•Corte di cassazione, sezione lavoro sentenza 4 dicembre 2012 n. 21711
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Disciplina dell'art. 2112 cod. civ. - Nozione di ramo o di parte di azienda - Entità dotata di propria autonomia organizzativa ed economica - Necessità - Conseguenze - Cessione di servizi - Identificazione del ramo di attività - Esclusione - Conseguenze in materia di licenziamento dei lavoratori - Fattispecie relativa a licenziamento di lavoratori rientrati dalla c.i.g.s.
Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18 , in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. Ne consegue che non costituisce cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la cessione di servizi, - nella specie ricondotti ad un generico settore di "Servizi generali" - ove questi non integrino un ramo o parte dell'azienda né una preesistente unità produttiva autonoma e funzionale, e il licenziamento dei relativi lavoratori addetti al settore non può rientrare nell'ambito di una lecita operazione di riduzione dell'azienda. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha qualificato il licenziamento come discriminatorio in quanto diritto ad evitare il reinserimento nell'organizzazione produttiva di un lavoratore che rientrava dalla c.i.g.s.).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 ottobre 2009 n. 21697
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