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Cgue: illegittimo vietare la compensazione del credito Iva per soglie di reddito

Per i giudici, sentenza nella causa C-341/22, le disposizioni fiscali italiane che vietano la compensazione alle società non operative sono contrarie al diritto dell’Unione

La Corte Ue, sentenza nella causa C-341/22, boccia la normativa fiscale italiana nella parte in cui vieta alle società non operative la compensazione del credito Iva. Per i giudici di Lussemburgo la deduzione può essere negata solo in caso di frode o di abuso ma non perché l’azienda non ha raggiunto una determinata soglia di reddito, in quanto tale previsione è estranea alla direttiva Ue.

Il rinvio pregiudiziale - La Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare la Direttiva IVA, nonché i principi di neutralità fiscale e proporzionalità, al fine di verificare la legittimità delle disposizioni fiscali italiane che vietano alle società non operative la compensazione del credito IVA. La normativa italiana mira a scoraggiare la costituzione di società di copertura e, quindi, ad impedire che persone giuridiche che esercitano formalmente un’attività economica, pur non essendo in realtà operative, beneficino di vantaggi fiscali. A tal fine, l’articolo 30 della legge 724/1994 prevede un meccanismo dissuasivo basato su una presunzione: il carattere non operativo di una società può essere dedotto dal suo livello di rendimento, quando questo è inferiore ad una certa soglia di reddito. Spetta alla società superare tale presunzione, dimostrando che le soglia di reddito non ha potuto essere raggiunta a causa di situazioni oggettive.

La vicenda - La questione è stata sollevata in seno alla causa introdotta da Feudi di San Gregorio aziende agricole per l’annullamento dell’avviso di imposizione con cui l’autorità fiscale le ha rifiutato la detrazione del credito Iva per un importo di 42.108 euro in una certa annualità, avendola considerata una società non operativa.

La motivazione - Con la sentenza odierna, la Corte precisa che la nozione di «soggetto passivo» comprende chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dagli scopi o dai risultati di tale attività. La nozione di «attività economica» comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate. Afferma, di conseguenza, che il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’IVA dovuta o assolta costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA. Non si può privare della qualità di soggetto passivo dell’IVA una persona che, nel corso di un determinato periodo imponibile, effettui operazioni imponibili il cui valore non raggiunga la soglia fissata da una legislazione nazionale.

Inoltre, nessuna disposizione della direttiva IVA subordina il diritto a detrazione all’esigenza che l’importo delle operazioni assoggettate all’IVA, realizzate a valle da un soggetto passivo nel corso di un determinato periodo, debba raggiungere una determinata soglia.

È perciò contraria al diritto dell’Unione una normativa nazionale in virtù della quale il soggetto passivo è privato del diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte, in ragione dell’importo delle operazioni soggette all’IVA realizzate da tale soggetto passivo a valle, considerato insufficiente. La deduzione può essere negata solo in caso di frode o di abuso, i quali devono essere provati a cura dell’amministrazione fiscale, non essendo sufficiente desumerli per presunzioni da una certa soglia di entrate.

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