Comunitario e Internazionale

Cgue, non si può rimpatriare minore non accompagnato se non è garantita l'accoglienza

La valutazione sullo Stato di rimpatrio deve essere attuale e non può essere esclusa in base a diverse fasce di età del minorenne


Con la sentenza sulla causa C-441/19 la Corte di giustizia della Ue ha affermato che prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, uno Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un'accoglienza adeguata per il minore. E precisa che, se al momento dell'allontanamento non è più garantita un'accoglienza adeguata, lo Stato membro non potrà eseguire la decisione di rimpatrio. La vicenda riguarda la legislazione belga che, tra l'altro, ritiene ininfluente tale verifica quando il minore ha già compiuto quindici anni lasciando che soggiorni in maniera irregolare fino al compimento della maggiore età per essere rimpatriato. Al contrario, uno Stato membro che intenda adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato ai sensi della direttiva «rimpatri», esso deve, in ogni fase della procedura, prendere necessariamente in considerazione l'interesse superiore del bambino , il che implica una valutazione generale e approfondita della situazione di tale minore. Perciò se lo Stato membro adottasse una decisione di rimpatrio senza essersi previamente accertato dell'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio si determinerebbe la conseguenza che tale minore, nonostante la decisione di rimpatrio, non possa essere allontanato se siffatta accoglienza non sussiste.
Infine la Corte precisa che l'età del minore non accompagnato costituisce soltanto uno dei vari elementi per verificare l'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio e determinare se l'interesse superiore del bambino debba condurre a non adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di tale minore. Per cui è illegittima anche la distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età al fine di verificare l'esistenza di tale accoglienza. E, al contrario, nel caso in cui la verifica dei termini di accoglienza abbia dato esito positivo non è legittimo che dopo aver adottato una decisione di rimpatrio questa non venga eseguita lasciando in un incerto status giuridico il minore non accompagnato fino al compimento della maggiore età.

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