Penale

Chi detiene il bene e non rappresenta il proprietario ha diritto di querela se è vittima di truffa o di furto

La Cassazione spiega che non è il titolo lecito del possesso a porre il detentore nel ruolo di vittima, ma è il potere di disporre del bene

di Paola Rossi

Ha diritto di querela , in quanto riveste il ruolo di parte offesa dal reato di truffa, anche l'addetto all'esercizio commerciale che non sia titolare dell'attività e che non abbia alcuna rappresentanza del proprietario. Infatti, l'addetto è in relazione col bene (profitto del reato) in base alla detenzione qualificata dello stesso.

La Cassazione afferma - con la sentenza n. 11478/2023 - che il principio nomofilattico già espresso per il furto sia estensibile alla truffa.
Le sezioni Unite avevano, infatti, stabilito che la persona offesa dal reato di furto è chi ha il possesso del bene al momento della sua sottrazione. La Cassazione precisa anche che, in tal caso, per possesso bisogna intendere una nozione più ampia: la detenzione qualificata del bene. Cioè il potere di disporre del bene a prescindere a quale titolo se ne sia ottenuto il possesso.

Infatti, il reato (di truffa o di furto) sussiste anche se lo spossessamento avviene in danno del detentore qualificato che detiene il bene in assenza di un titolo lecito. E di conseguenza, sussiste il suo diritto di querela in base alla condizione di detentore qualificato.

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