Famiglia

Chi paga le vacanze dei figli se gli ex non sono d’accordo

L’assegno di mantenimento non include i costi imprevedibili ed elevati

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di Giorgio Vaccaro

La distinzione tra le spese “ordinarie” e quelle “straordinarie” per i figli rappresenta un terreno di scontro tra i genitori divisi. Perché, dalla loro qualificazione, discende l’obbligo di integrare o meno l’assegno mensile pagato da un genitore all’altro per il mantenimento del figlio. E il dibattito si accende con l’approssimarsi dell’estate, che porta con sé le vacanze dei figli quando non rientrano nella “normalità”, come ad esempio gli studi all’estero o i campi estivi economicamente impegnativi, tipo quelli sportivi o dedicati a particolari attività. In sintesi i costi legati a una vacanza costosa di ragazzi abbastanza grandi per farle da soli ma non economicamente autosufficienti e a cui può dire sì anche un solo genitore.

Ma a quali condizioni, poi, dividere la spesa con l’altro genitore? E questo interrogativo si pone non solo per gli esborsi estivi quanto per tutte le spese “extra” budget legate ai figli.

Il ruolo dei giudici

La Cassazione ha dettato alcuni principi cardine che possono orientare i genitori che, sostenuta una spesa, si domandino se condividerla con l’altro genitore o considerarla già compresa nell’assegno perequativo.

Inoltre, alcuni tribunali (come Milano e Roma), già da tempo, nei provvedimenti sull’affidamento dei figli, specificano in modo puntuale le voci di spesa che sono da considerare “ordinarie” e quindi comprese nell’importo dell’assegno periodico ordinario e quelle voci che, al contrario, sono da considerare extra rispetto all’assegno perequativo e che, per essere ripartite, devono essere concordate tra i genitori; fanno eccezione le “emergenze”: in questi casi le spese possono essere affrontate da un solo genitore, che può poi recuperare dall’altro la quota a suo carico.

Le spese ordinarie

Secondo la Cassazione, sono da considerare spese ordinarie non solo quelle che coprono il mero sostentamento ma anche quelle per esigenze relative all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario e sociale. I giudici hanno precisato che i figli hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, in pratica il tenore di vita che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza tra i genitori. È quindi importante, nel corso del processo, fornire al giudice il maggior numero di elementi che possano aiutarlo a ricostruire il tenore di vita familiare, così da stabilire un assegno perequativo che sia in grado di coprire, in quota parte, tutte le esigenze ricordate.

Le spese straordinarie

Vi sono poi spese che, per loro natura, non possono essere comprese nell’assegno periodico. Si tratta, come ha ricordato la Cassazione da ultimo con l’ordinanza 379/2021, delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio.

Tra queste ci sono, in primo luogo, gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, che sono certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, e che, di fatto, hanno l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice. Possono essere chiesti semplicemente presentando i documenti che li giustificano e richiamando il provvedimento con il quale sia stato determinato l’assegno perequativo. In altre parole sono spese “cicliche”, come quelle per l’acquisto degli occhiali da vista, per le visite specialistiche mediche, per le tasse scolastiche: per ottenerle, se l’ex non paga, è sufficiente attivare un precetto grazie alla forza obbligatoria del provvedimento già esistente.

Altro sono, invece, le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, per ciò stesso escluse dall’assegno perequativo. Ad esempio, proprio i costi delle vacanze studio o sportive o particolari di cui abbiamo parlato sopra e che andrebbero concordate tra i genitori. In caso di mancato accordo con l’ex, per chiedere il suo contributo alla spesa, va attivara un’autonoma azione di accertamento, così da consentire al giudice di analizzare l’adeguatezza della spesa alle esigenze extra del figlio, in proporzione alle condizioni economiche del genitore onerato della quota parte: in modo che gli oneri della spesa effettuata non pregiudichino gli equilibri economici dell’onerato e da escludere ogni spesa di carattere voluttuario.

Le massime

Il padre che si comporta in modo assenteista, non rendendosi reperibile alle richieste di concordare le spese straordinarie (nel caso specifico, ripetizioni private e spese mediche per la figlia minore), non può addurre la mancata concertazione con la madre, posto che non ha espresso alcun valido motivo di dissenso e dall’istruttoria è emerso come la madre abbia cercato di informare il padre sulle decisioni di spesa per la figlia, decise per far fronte alle sue difficoltà a scuola, compatibili con il criterio del livello sociale ed economico dei coniugi, dato che il padre era ingegnere elettronico e lavorava all’estero e la madre era dirigente in una società.
Cassazione, ordinanza 22029/2017


La Corte d’appello non condivide la decisione del giudice di primo grado per cui le spese straordinarie per i figli non sarebbero ripetibili dalla madre perché non preventivamente concordate con il padre. Il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Corte d’appello di Roma, sentenza 3701/2021

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