Comunitario e Internazionale

Chi scappa da Gaza ha diritto allo status di rifugato per l’inoperatività dell’Unrwa

Le zone operative dell’Agenzia Onu escludono di regola il riconoscimento della protezione internazionale che invece va riconsiderata quando le condizioni deteriorate impediscono le azioni di garanzia Unrwa

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di Paola Rossi

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito agli Stati membri che gli apolidi di origine palestinese per quanto registrati presso l’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente) hanno diritto - in linea di principio - a ottenere lo status di rifugiato se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia Onu è da considerarsi di fatto cessata.

Lo ha affermato con la sentenza sulla causa C-563/22 che promana da un rinvio pregudiziale del giudice bulgaro adito da una donna apolide di origini palestinesi che era approdata in Bulgaria illegalmente dopo essere scappata dalla zona di guerra nella striscia di Gaza con la propria figlia. La sua richiesta era stata respii| Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Status di rifugiato - Apolide di origine palestinese)

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (in inglese United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, in acronimo UNRWA) è un’agenzia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dedita a soccorso, sviluppo, istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e aiuti di emergenza per gli oltre cinque milioni di rifugiati palestinesi che vivono in Giordania, Libano, Siria e nello Stato di Palestina.

L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve in particolare essere considerata come cessata nei confronti del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire ad alcun apolide di origine palestinese, che soggiorni nel settore della zona operativa dell’UNRWA in cui detto richiedente aveva la dimora abituale, condizioni di vita degne o condizioni di sicurezza minime

Nel luglio 2018 una madre e sua figlia minorenne, entrambe apolidi di origine palestinese, hanno lasciato la città di Gaza e hanno raggiunto illegalmente la Bulgaria, dopo essere transitate per l’Egitto, la Turchia e la Grecia. La loro prima domanda di protezione internazionale presso le autorità bulgare è stata respinta in via definitiva con la motivazione che esse non avevano dimostrato di aver lasciato la Striscia di Gaza per il fondato timore di essere perseguitate. Esse hanno presentato quindi una seconda domanda (cosiddetta «domanda reiterata») facendo valere la loro registrazione presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). Esse chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato a seguito della cessazione, di fatto, della protezione dell’UNRWA nei loro confronti. Anche la domanda reiterata è stata respinta, sulla base del rilievo che le interessate avrebbero rinunciato all’assistenza dell’UNRWA lasciando volontariamente la sua zona operativa.

Il giudice bulgaro adito dalle interessate chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva procedure 1per quanto riguarda la portata dell’esame nel merito di una domanda reiterata. Inoltre, esso chiede alla Corte di interpretare la direttiva qualifiche2. Secondo tale direttiva, le persone registrate presso l’UNRWA sono, di norma, escluse dallo status di rifugiato nell’Unione europea. Tuttavia, quando la protezione o l’assistenza dell’UNRWA cessi, per qualsiasi motivo3, tali persone devono vedersi riconosciuto in via automatica4 lo status di rifugiato. La Corte è chiamata a chiarire in che momento l’assistenza o la protezione dell’UNRWA debba essere considerata come cessata.

La Corte risponde, anzitutto, che l’esame nel merito di una domanda reiterata deve estendersi all’insieme dei fatti presentati. Esso deve prendere in considerazione anche i fatti che erano già stati valutati nell’ambito della prima domanda.

La Corte osserva poi che, nell’ipotesi in cui il giudice bulgaro dovesse concludere che, in considerazione delle condizioni generali di vita esistenti nella Striscia di Gaza al momento in cui esso statuisce, la protezione o l’assistenza dell’UNRWA in tale settore della sua zona operativa dev’essere considerata come cessata nei confronti delle due richiedenti di cui trattasi, ad esse dovrebbe essere riconosciuto in via automatica lo status di rifugiato. Tuttavia, tale status dev’essere loro negato qualora rientrino nell’ambito di applicazione di uno degli altri motivi di esclusione previsti dalla direttiva qualifiche.

L’assistenza o la protezione dell’UNRWA deve in particolare essere considerata come cessata nei confronti del richiedente quando, per qualsiasi motivo, tale agenzia non è più in grado di garantire ad alcun apolide di origine palestinese, che soggiorni nel settore della zona operativa di tale agenzia in cui tale richiedente aveva la dimora abituale, condizioni di vita degne o condizioni di sicurezza minime.

La Corte rileva a tal riguardo che tanto le condizioni di vita nella Striscia di Gaza quanto la capacità dell’UNRWA di adempiere la missione ad essa affidata hanno subito un deterioramento senza precedenti a causa delle conseguenze degli eventi del 7 ottobre 2023.

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