Chi suggerisce al telefono le risposte del test di guida è colpevole di «procurati lavori altrui»
Chi suggerisce al telefono le risposte ai quesiti dell'esame per il conseguimento della patente di guida risponde del reato legato alla condotta di chi procura lavori altrui finalizzati al conseguimenti di titoli, diplomi o attestazioni pubbliche. La Corte di cassazione con la sentenza n. 25027 di ieri ha così rinviato al giudice di merito la sola rideterminazione della pena inflitta al suggeritore dopo aver riqualificato il reato commesso in base all'articolo 2 della legge risalente legge 475/1925 e non - come aveva previsto la condanna - come tentativo di falso ideologico in atto pubblico.
Il ragionamento della Corte - Spiegano i giudici che astrattamente sono ravvisabili entrambi i profili dei due reati, ma che per rapporto di specialità va applicata la norma sulla cessione di lavori altrui che non riguarda solo la composizione di un atto materiale solo apparentemente attribuibile all'autore, ma anche il fornire al telefono indicazioni e soluzioni atte a mettere in condizione l'apparente titolare del lavoro presentato di superare un test, un esame o una qualsivoglia prova che dia diritto a un riconoscimento di rilevanza giuridica.
Solo tentativo - Nel caso specifico - vista anche la pronta interruzione della prova - non si era concretizzata l'induzione del pubblico ufficiale alla redazione di un atto fondato su un falso. Il reato di falso ideologico si era quindi espresso solo nella forma del tentativo. Al contrario l'applicazione al caso concreto della fattispecie dell'articolo 2 consente di sanzionare in maniera più precisa proprio quel segmento della condotta che, senza riuscirvi, voleva indurre in errore il pubblico ufficiale, e che si era concretamente realizzata, e non solo tentata, con l'avvenuto recepimento dell'illecito "suggerimento" al falso autore del test. La Cassazione era stata sollecitata a inquadrare da parte del ricorrente la vicenda in base all'articolo 1 della stessa legge del 1925, ma - come sottolineato dalla Corte - tale disposizione colpisce esplicitamente chi presenta lavori altrui falsamente attribuiti a sé, mentre l'articolo 2 sanziona penalmente proprio chi li esegue o li procura ad altri. Reato compiuto, nel caso concreto, rispetto al falso solo tentato.
Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 3 settembre 2020 n. 25027
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