Penale

Chi trova una carta di credito altrui deve restituirla o è imputabile di furto

Se poi cede lo strumento di credito a terzi il reato si trasforma in ricettazione

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di Giampaolo Piagnerelli

Il cittadino che rinvenga una carta di credito e che non provveda a restituirla al legittimo proprietario incappa nel reato di furto. Se poi cede lo strumento di credito a terzi il reato si trasforma in ricettazione. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 43887/21.

Il principio espresso dalla Corte. La Corte ha così precisato che nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale tra carte di credito e il suo titolare, non implica la cessazione di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che si impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto. Se poi il detentore cede la carta di credito a un'altra persona commette il reato di ricettazione. Quindi il soggetto che ritrova il bancomat (e che non può avere l'animus possidendi) in base a quanto previsto dall'articolo 627 cp ha l'obbligo di restituirlo al proprietario che – proprio in funzione della sua identificabilità – conserva il pieno dominio sul bene mobile.

Conclusioni. I Supremi giudici chiariscono, poi, che non è ravvisabile la speciale tenuità in relazione al delitto di ricettazione avente a oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per valutare il danno non è quello stampato, ma quello non determinabile derivante dalla sua potenziale utilizzabilità.

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