Amministrativo

Chiusi per Covid per errore, sì al risarcimento

La Prefettura non avevaconsiderato l’appartenenzaa uno dei settori essenziali

di Guglielmo Saporito

Spetta il risarcimento danni all'impresa che sia stata erroneamente chiusa dalla Prefettura per contenere la pandemia, equivocando sul tipo di attività prestata. Lo sottolinea il Tar di Napoli con la sentenza 4 febbraio 2021 numero 789, relativa ad un grossista di materiale elettrico.

Tra il 9 ed il 23 aprile 2020, in pieno lockdown, la Prefettura aveva applicato il Dpcm del 22 marzo 2020 e, per arginare i contagi, aveva disposto, con effetto immediato, la sospensione dell’attività di commercio all’ingrosso di materiale elettrico, ritenendola priva di un organico inserimento nella filiera produttiva relativa a servizi essenziali. Nel caso specifico, il grossista di tale materiale aveva inoltrato alla Prefettura una dettagliata comunicazione, al fine di proseguire l'attività, allegando numerose attestazioni provenienti da imprese destinatarie dei suoi prodotti. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 aveva infatti distinto tre categorie di attività commerciali che potevano continuare a svolgere attività durante l’ emergenza sanitaria, distinguendo tra attività corrispondenti a specifici codici Ateco, erogazione di servizi essenziali, ed infine attività funzionali a quelle rientranti nelle due categorie precedenti. Anche se l’ impresa che gestiva il commercio all’ingrosso di materiale elettrico aveva esibito un certificato della Camera di Commercio relativo a materiale elettrico, ed aveva altresì dimostrato rapporti commerciali con primarie imprese quali la Terna spa ed alcune Ausl, secondo la Prefettura non si trattava di «attività funzionale a servizi essenziali». Il Tar ha espresso una diversa opinione, osservando che i codici Ateco delle attività autorizzate dal decreto del marzo 2020 comprendevano il controllo di impianti elettrici e le relative forniture, con la conseguenza che la chiusura per circa 15 giorni è stata annullata. Per tale periodo, l'impresa ha ottenuto un risarcimento danni di circa € 5.000 a carico della Prefettura.

L'importo, anche se esiguo, ha una sua rilevanza in quanto collegato ad un provvedimento amministrativo che ha impedito un’attività: di solito, infatti, il risarcimento di danni a carico della pubblica amministrazione scaturisce da errori nelle gare di appalto, quando un contratto viene erroneamente aggiudicato ad un’impresa concorrente. L'impresa campana, non e' stata riconosciuta vittima di un errore in una gara di matrice commerciale, bensì ha ottenuto un risarcimento quale titolare di un «interesse oppositivo», cioè di un interesse a che l’amministrazione non ostacoli un’attività già in corso. Lo stesso principio può essere ora adottato anche per altre iniziative giudiziarie, come quella delle estetiste: il Tar Lazio (1862/2021), ha equiparato la categoria a quella dei parrucchieri, all'interno dei «servizi alla persona» che avrebbero dovuto restare aperti in quanto essenziali, anche nel periodo di misure contro la pandemia. La logica è infatti la stessa di quella vittoriosamente fatta valere dall'impresa campana di materiale elettrico.

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