Immobili

Ciacun condomino ha il diritto di avere copia dall'amministratore degli atti di gestione dell'immobile

I Supremi giudici con l'ordinanza n. 5443/2021 specificano che non occorre una motivazione ad hoc

di Giampaolo Piagnerelli

Ciascun condomino ha il diritto, non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall'amministratore dei documenti attinenti all'adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali. Lo hanno affermano i giudici della Superma corte con l'ordinanza n. 5443/21 che chiarisce gli obblighi di trasparenza a cui è tenuti questa particolare categoria di professionisti.

Per la Cassazione rientrano tra i documenti che l'amministratore deve mettere a disposizione dei condomini quelli finalizzati al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni dell'immobile, come nel caso specifico la diffida inoltrata per far cessare la realizzazione di lavori abusivi su aree comuni. Inoltre, per i giudici nella domanda formulata dai condomini questi non hanno neanche l'onere di specificare le ragioni della ricbiesta, purché l'esercizio di tale diritto di accesso non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo al più i costi relativi alle operazioni compiute gravare sui richiedenti.

L'amministratore di condominio, come ogni altro soggetto che esercita una gestione o svolga un'attività nell'interesse di altri ha, invero, il dovere di portare a conoscenza - secondo il principio di buona fede - gli atti posti in essere per fare conoscere a ciascun condomino il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui. La Cassazione a tal proposito richiama l'articolo 1130, n. 9 del Cc, come modificato dalla legge n. 220/2012, che obbliga l'amministratore, a chi ne faccia richiesta, di rilasciare l'"attestazione" relativa allo stato dei pagamenti e delle eventuali liti in corso.

In conclusione, neppure l'approvazione assembleare dell'operato del professionista esclude la responsabilità di quest'ultimo verso il singolo condomino che sia stato leso dall'attività e dalle iniziative arbitrarie dello stesso legate alla gestione dei beni e dei servizi condominiali.

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