Civile

Circolazione dell’auto sottoposta a fermo, no alla revoca automatica della patente

La ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 52 depositata oggi, richiamando la decisione presa con riferimento alla circolazione del veicolo sequestrato

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di Francesco Machina Grifeo

A seguito del fermo amministrativo del proprio veicolo, è sproporzionata la sanzione amministrativa accessoria della revoca automatica della patente nei confronti del custode del mezzo che vi circoli abusivamente o comunque consenta ad altri di circolarvi. La ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 52 depositata oggi, riagganciandosi alla analoga decisione presa con riferimento al sequestro del veicolo (sentenza n. 246/2022).

La Consulta, accogliendo il ricorso del giudice di pace di Forlì, ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 214, comma 8, del “Nuovo codice della strada” (Dlgs 285/1992), modificato dal cd. “Dl Sicurezza Salvini” (Dl 113/2018, art. 23-bis co. 1, lettera b)) nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

Il giudice rimettente doveva decidere sulla opposizione contro un’ordinanza del prefetto che aveva disposto la revoca della patente di guida del custode del veicolo per averne “consentito la circolazione” nonostante il fermo amministrativo. Il giudice a quo sottolineava che il ricorrente potrebbe «beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole con l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida», considerato che non aveva guidato direttamente il veicolo e che dunque occorrerebbe indagare sul «grado di colpa nel non aver adottato accorgimenti idonei ad evitare che il veicolo fosse messo in circolazione per mezzo di altri soggetti». Tale accertamenti sono però preclusi dalla norma censurata, che impone la revoca della patente in via automatica, a prescindere dalla condotta dell’agente.

La Corte costituzionale ribadisce le conclusioni già raggiunte con riferimento all’articolo 213, comma 8, Codice della strada. “La norma oggetto del presente giudizio – spiega la decisione - presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode”.

Inoltre, anche in questo caso si può osservare che «l’effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto […] mentre rimane in ombra l’esigenza di sicurezza della circolazione stradale». La revoca della patente, ricorda la Corte, è stata infatti ritenuta legittima come conseguenza automatica di una violazione in caso di serio pericolo per la circolazione.

Con la sentenza n. 194 del 2023, concernente il caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, per esempio è stata stata dichiara non fondata la questione relativa alla revoca automatica della patente. Ed ugualmente ha fatto la sentenza n. 266 del 2022, concernente la violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade.

Tali pronunce – conclude la Corte - non si pongono in contraddizione con il precedente indirizzo, poiché hanno fatta salva la revoca automatica della patente a fronte di un «comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone» (sentenza n. 194 del 2023).

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