Rassegne di Giurisprudenza

Circolazione stradale, la sola segnaletica stradale non può imporre doveri o obblighi derogatori della norma ordinaria

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Circolazione stradale – Velocità – Limite derogatorio alla norma ordinaria – Segnaletica stradale – Insufficienza – Provvedimento della competente autorità – Pubblicazione - Necessità
Perde efficacia fidefacente il verbale di contestazione in cui venga sanzionata la violazione di un diverso dovere o obbligo derogatorio della norma ordinaria (nella specie un limite di velocità ordinariamente di 90 km orari ridotto a 60 km) asseverato unicamente dalla presenza di segnaletica stradale. La sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone infatti il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (oppure del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 24 novembre 2021, n. 36412

Circolazione stradale - Segnaletica stradale - Norme prescrittive - Tipicità - Conseguenze - Fattispecie in tema di divieto di sorpasso in zona determinata.
In tema di circolazione stradale, la segnaletica contenente divieti ed obblighi vincola tutti gli utenti della strada, in applicazione delle regole di normale prudenza, anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento; tuttavia, per potersi ritenere sussistente in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione veicolare, è necessario un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e la pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, sicché, in tale evenienza, l'obbligatorietà della prescrizione del divieto (nella specie, di sorpasso in una zona determinata) resta condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo posto a fondamento della stessa.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 29 febbraio 2016 n. 3939

Circolazione stradale - Segnaletica stradale - Norme prescrittive - Tipicità - Conseguenze - Fattispecie in tema di assenza di segnaletica sul limite di velocità in territorio comunale.
In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva accolto l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione per violazione del limite di velocità, osservando che, da un lato, mancava la segnaletica indicante tale limite e, dall'altro, non risultava che esso derivasse da una norma di carattere generale applicata nel territorio comunale).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 13 febbraio 2009, n. 3660