Amministrativo

Class action respinta se mancano gli standard di qualità del servizio

Secondo il Consiglio di Stato la destinazione pubblica di un particolare servizio non è un elemento sufficiente a definire i livelli qualitativi richiesti

di Pietro Alessio Palumbo

La class action pubblica per la violazione degli standard qualitativi dei servizi pubblici e dell'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari, presuppone la presenza di una demarcazione dei livelli qualitativi ed economici, che non siano semplicemente desumibili dalla natura e destinazione dei beni di cui si tratta, ma più specificamente, stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo dello specifico settore interessato. Su queste coordinate il Consiglio di Stato con la recente sent.n.7493/2022 ha chiarito che la destinazione pubblica di un particolare servizio non è un elemento sufficiente a definire i livelli qualitativi richiesti. Ciò atteso che l'azione collettiva non attribuisce la possibilità di agire in via generica avverso forme di inefficienza, ma necessita che i criteri di qualità siano chiaramente "codificati" dalle amministrazioni di competenza.

La class action per i servizi pubblici
La disciplina sulle azioni collettive per la corretta erogazione dei servizi pubblici consente ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei, e ad una pluralità di utenti e consumatori, di agire in giudizio nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, i quali nello svolgimento delle proprie attività, abbiano compromesso i loro interessi. La legittimazione all'azione si fonda proprio sull'impatto che ha l'attività amministrativa su beni della vita omogenei per una pluralità di soggetti. L'azione pubblicistica viene posta in essere al fine di ripristinare i livelli di efficienza prestabiliti e il buon andamento della pubblica amministrazione, a vantaggio della generalità dei consociati. Presupposto soggettivo dell'azione è dunque la presenza di una lesione diretta, ma anche concreta ed attuale a interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti. Nel dettaglio si può agire in giudizio contro la pubblica amministrazione o i concessionari di pubblico servizio quando il danno (asseritamente) patito sia dovuto:
a) alla violazione di standard qualitativi ed economici;
b) alla violazione degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi;
c) all'omesso esercizio dei poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori;
d) alla violazione dei termini;
e) alla mancata emanazione di atti amministrativi.

Il caso esaminato
Nella vicenda alcuni pendolari ferroviari avevano agito in giudizio al fine di reprimere asserite forme di inadempimento degli standard qualitativi richiesti. Gli interessati lamentavano tra l'altro di essersi trovati più volte ad aspettare i treni accalcati nei pochissimi spazi e sedie di metallo loro destinati; che peraltro erano completamente all'aria aperta e quindi esposti ai freddi invernali e ai caldi estivi.
Secondo il Consiglio di Stato nella fattispecie non possono essere ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi della class action pubblica. A ben vedere l'azione per la violazione degli standard qualitativi presuppone la presenza di una definizione dei livelli qualitativi ed economici, che non siano semplicemente desumibili dalla natura e destinazione dei beni di cui si tratta, ma più, specificamente, stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore. In altre parole, in difetto di una chiara, puntuale, definizione degli standard qualitativi degli spazi utilizzabili dagli utenti, non è consentito individuare la violazione denunciata. E ciò è confermato dalla assenza di specifiche disposizioni. Pertanto – ha precisato il Giudice Amministrativo di Palazzo Spada - l'invocata tutela dovrebbe essere attivata a monte, sollecitando il concessionario o il gestore, alla redazione di Carte di servizi o alla emanazione di disposizioni, che specifichino quali sono i livelli qualitativi dei servizi dedicati agli utenti. È infatti responsabilità delle amministrazioni e dei concessionari, definire i parametri qualitativi nell'erogazione dei servizi pubblici, al fine di assicurare agli utenti interessati, il diritto al rispetto e alla scrupolosa osservanza dei valori fissati. Solo a seguito della precisa qualificazione dei richiamati livelli qualitativi ed economici è quindi consentito azionare la tutela di siffatte situazioni soggettive, tramite il rimedio collettivo in argomento, volto al ristabilimento della corretta erogazione del pubblico servizio.
Emerge l'evidente necessità di specificare in via preventiva gli obblighi contenuti nei modelli di qualità; e di valutare con il massimo dettaglio, non solo l'effetto finanziario, ma anche quello amministrativo degli stessi nei corrispondenti settori di attività. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, può affermarsi che la finalità collettiva del servizio pubblico non è condizione esauriente a circoscrivere i livelli qualitativi ricercati: la class action non conferisce l'opportunità indeterminata di agire contro le figure di inefficienza, bensì richiede che i parametri di performance siano esplicitamente fissati dalle amministrazioni coinvolte.

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