Clausola sociale e diritto all’assunzione, gli effetti della sentenza ex articolo 2932 del Cc
La Cassazione, sentenza n. 33777/2025, chiarisce che fino al passaggio in giudicato della sentenza, l’obbligazione del datore ha natura risarcitoria e non retributiva
Con la sentenza n. 33777 del 23 dicembre 2025, la Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica per il mondo degli appalti e della tutela occupazionale: quali sono gli effetti della sentenza che tiene luogo del contratto di lavoro non concluso quando l’impresa subentrante rifiuta illegittimamente l’assunzione prevista dalla clausola sociale.
La vicenda prende avvio da una lunga storia professionale. Un cuoco, impiegato sin dal 1993 presso la mensa di uno stabilimento industriale, aveva prestato servizio per oltre vent’anni alle dipendenze di diverse società appaltatrici. Nel 2015, con il subentro di una nuova impresa nella gestione del servizio mensa, il lavoratore non viene riassunto, nonostante la clausola sociale prevista dal Ccnl Turismo. L’azienda giustifica il rifiuto sostenendo che il dipendente rientrasse tra le figure escluse dall’obbligo di riassunzione, in quanto addetto a funzioni di coordinamento o comunque dotato di un profilo professionale elevato. Il lavoratore, invece, rivendica il proprio diritto all’assunzione e chiede anche il pagamento delle retribuzioni perse a partire dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto.
Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte d’Appello riconosce il diritto all’assunzione con decorrenza dal 1° luglio 2015 e condanna la società al pagamento delle somme maturate, detraendo tuttavia quanto percepito medio tempore a titolo di pensione di anzianità e di altri redditi.
La controversia giunge così all’esame della Suprema Corte, che affronta due profili centrali: da un lato, l’individuazione dei lavoratori esclusi dalla clausola sociale; dall’altro, la natura delle somme dovute per il periodo precedente alla sentenza. Sul primo punto, la Cassazione ribadisce un principio di particolare importanza sistematica: ai fini dell’obbligo di assunzione rileva l’inquadramento contrattuale formale del lavoratore, non una valutazione discrezionale delle mansioni di fatto svolte. Consentire al datore subentrante di sottrarsi all’obbligo sulla base di presunte funzioni direttive o di coordinamento significherebbe aprire la strada a possibili elusioni della clausola sociale, svuotandola di contenuto e compromettendo l’obiettivo di continuità occupazionale perseguito dalla contrattazione collettiva.
Il cuore della decisione riguarda però la natura della sentenza resa ai sensi dell’art. 2932 c.c., cioè quella che “produce gli effetti del contratto non concluso”.
La Corte compie un’articolata ricostruzione teorica, distinguendo tra: il momento in cui la sentenza acquista efficacia, che coincide con il passaggio in giudicato e la decorrenza sostanziale del rapporto di lavoro, che può retroagire al momento in cui l’assunzione avrebbe dovuto avere luogo, se l’obbligo fosse stato adempiuto. Nel caso della clausola sociale, l’obbligo di assumere risulta sufficientemente determinato quanto a qualifica, inquadramento e condizioni contrattuali. Ne consegue che la sentenza può ricostruire il rapporto di lavoro fin dalla data prevista per l’assunzione, attribuendo rilievo anche all’anzianità di servizio.
Tuttavia, la Cassazione chiarisce un passaggio decisivo: la retroattività sul piano giuridico non comporta automaticamente il diritto alle retribuzioni per il periodo anteriore alla pronuncia. Qui opera il principio di corrispettività, cardine del rapporto di lavoro subordinato: la retribuzione è il corrispettivo della prestazione lavorativa e, in mancanza di lavoro svolto, non può configurarsi un vero e proprio credito retributivo. Per il periodo che va dalla mancata assunzione fino al passaggio in giudicato della sentenza, l’obbligazione del datore di lavoro ha dunque natura risarcitoria e non retributiva. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, ossia a quanto avrebbe verosimilmente percepito se fosse stato assunto tempestivamente. Su tale danno opera il principio della compensatio lucri cum damno: devono essere detratti solo i vantaggi che siano causalmente collegati all’inadempimento datoriale.
Ed è proprio su questo punto che la Corte censura la decisione della Corte d’Appello. La pensione di anzianità percepita dal lavoratore non può essere considerata un’entrata compensabile, poiché non deriva dall’illecito del datore di lavoro, ma da un autonomo titolo previdenziale fondato sull’età e sulla contribuzione. Inoltre, essa non costituisce un arricchimento definitivo, potendo essere oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale. Ne deriva che le somme percepite a titolo di pensione non rientrano nell’aliunde perceptum detraibile dal danno risarcibile.
Il risultato è un equilibrio significativo: la sentenza ex art. 2932 c.c. può ricostruire retroattivamente il rapporto sul piano giuridico, ma sul piano economico riconosce solo un danno risarcibile, calcolato secondo criteri di causalità e senza indebite detrazioni.







