Comunitario e Internazionale

Clausole abusive, direttiva Ue estensibile a favore del consumatore

Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-243/20

La direttiva concernente le clausole abusive non osta all'adozione di disposizioni nazionali che garantiscono un livello di tutela più elevato ai consumatori per quanto riguarda le clausole che non rientrano nel relativo ambito di applicazione. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-243/20, relativa all'acquisto di un mutuo da parte di una coppia con una banca greca.

Il caso partiva dalla sostituzione della valuta del contatto di mutuo dall'euro al franco svizzero, a seguito della firma, nel 2007, di due modifiche da parte dei contraenti. Nel settembre 2018 i consumatori adivano il Tribunale collegiale di primo grado di Atene, al fine di ottenere l'accertamento del carattere abusivo delle clausole che stabiliscono che il rimborso del prestito debba essere effettuato o in CHF o nel controvalore in euro in base al tasso di cambio in vigore alla data di pagamento delle rate mensili o dell'intero saldo residuo dovuto in caso di risoluzione del contratto di prestito.

La direttiva concernente le clausole abusive, spiega la Corte, è applicabile, in linea di principio, a tutte le clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale. Tuttavia, non si applica se una clausola contrattuale riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa.

I giudici ricordano poi che l'esclusione delle clausole che riproducono una disposizione di diritto nazionale imperativa, quale prevista dalla direttiva di cui trattasi, è giustificata dal fatto che è, in linea di principio, legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti.

Così, la Corte dichiara che tale direttiva esclude dal suo ambito di applicazione una clausola contrattuale che riproduca una disposizione nazionale suppletiva, vale a dire una disposizione che si applica allorché non è stato convenuto nessun altro accordo tra le parti contraenti al riguardo, anche se tale clausola non è stata oggetto di negoziato individuale.

La Corte indica poi che, nel caso non vi sia stata trasposizione formale nell'ordinamento della disposizione che definisce l'ambito di applicazione di detta direttiva, i giudici nazionali non possono ritenere che tale disposizione vi sia stata indirettamente incorporata .

Infine, la Corte ricorda che la direttiva procede solo ad un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire al consumatore un livello di protezione più elevato di quello da essa previsto. Pertanto, gli Stati membri possono mantenere o adottare, in tutto il settore disciplinato tale direttiva, che copre le clausole suscettibili di essere abusive che figurano nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, norme più severe di quelle previste dalla direttiva stessa, purché tali norme nazionali siano dirette a garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

Ciò nonostante, la Corte constata che le clausole che sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva considerata perché riflettono disposizioni di diritto nazionale imperative non rientrano nel settore disciplinato da tale direttiva e che, di conseguenza, la disposizione della stessa che prevede la possibilità sopra menzionata non si applica con riferimento a siffatte clausole.

La Corte precisa, tuttavia, che gli Stati membri possono applicare disposizioni della direttiva a situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, purché ciò sia compatibile con gli obiettivi perseguiti da quest'ultima e con i trattati.

Di conseguenza, essa conclude che la direttiva concernente le clausole abusive non osta all'adozione o al mantenimento di disposizioni di diritto nazionale aventi l'effetto di applicare il sistema di tutela dei consumatori a clausole che sono escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva perché riproducono disposizioni nazionali imperative.

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