Società

Codice della crisi rinviato a maggio 2022 mentre l’allerta slitta al 2024

Le proroghe sono previste dalla bozza di Dl che dorvebbe andare giovedì 5 agosto in Consiglio dei ministri

di Giovanni Negri

Slittamento a maggio 2022 del Codice della crisi d’impresa, al 1° gennaio 2024 dell’allerta, immediata entrata in vigore di una nuova forma di composizione negoziata, concordato semplificato liquidatorio con omologazione, ma senza voto dei creditori. Sono queste le principali novità della bozza di decreto legge, della quale ancora si discute in queste ore tra i ministeri della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze. Il testo è previsto all’esame del Consiglio dei ministri di giovedì prossimo 5 agosto.

La prime misure significative, che giustificano anche l’adozione dello strumento del decreto legge, sono rappresentate da due rinvii, quello di un provvedimento e quello di misure che altrimenti entreranno in vigore tra un mese, il 1° settembre. Una data troppo vicina, si sottolinea, per caricare il sistema imprenditoriale, in faticosa ripresa, dello stress derivante dall’adozione di un pacchetto di disposizioni ad alto tasso di innovazione, ma anche di non facilissima assimilazione. Con l’incognita dell’allerta che potrebbe scattare avendo come riferimento bilanci terremotati dalla pandemia.

Così, alla fine la decisione sulla quale ci si sta orientando è per un rinvio a maggio dell’anno prossimo dell’intero Codice della crisi e di uno slittamento ancora più ampio, sino al termine del 2023, di uno dei suoi segmenti più significativi, le misure di allerta, finalizzate a un’emersione tempestiva della crisi prima del precipitare nell’insolvenza.

Un’esigenza, quest’ultima, che è però ugualmente riconosciuta come attuale e che dà così luogo, nel decreto legge, a un’inedità procedura di composizione negoziata in tutti i casi in cui il risanamento rappresenta una prospettiva concretamente perseguibile.

Un ruolo centrale è riconosciuto allora alle Camere di commercio, presso le quali sarà allestita una piattaforma telematica nazionale con una lista di controllo attraverso la quale l’imprenditore potrà verificare la profondità della situazione di difficoltà in corso e avere indicazioni operative per il piano di risanamento; una sorta di test quindi per misurare anche le chance effettive di ristrutturazione.

Ristrutturazione nella quale un ruolo chiave sarà giocato dall’esperto indipendente, una figura che sarà scelta all’interno di un elenco, nel quale saranno iscritti dottori commercialisti da almeno 5 anni, avvocati con esperienza di ristrutturazione, consulenti del lavoro, ma anche, ed è una novità che venne invocata nella fase di redazione del Codice della crisi, non iscritti ad Albi, come figure manageriali, ma con un profilo adatto ad affrontare una prospettiva di risanamento.

Una commissione permanente, costituita presso la camera di commercio da tre componenti (uno scelto dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa, uno dal Prefetto e uno dal presidente della camera di commercio) individuerà l’esperto che dovrà seguire la composizione negoziata, alla quale dovranno partecipare anche le banche con un ruolo attivo.

Detto che l’accesso alla procedura sarà volontario e non è prevista segnalazione all’autorità giudiziaria, l’imprenditore conserverà la gestione dell’azienda, con il limite della sostenibilità. È prevista l’introduzione di forme di incentivo, come la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari. Oggetto di riflessione è una forma (ulteriore) di responsabilizzazione degli organi societari cui verrebbe affidato il compito di segnalare agli amministratori la situazione di crisi alla luce del set di spie acceso presso la camera di commercio.

La procedura potrà essere accompagnata da misure protettive, analoghe a quelle sperimentate in altri contesti dalla legislazione della crisi, come l’ombrello rispetto ad azioni esecutive per tutta la fase delle trattative con i creditori. Alla procedura potranno avere accesso anche le imprese minori, sottratte alla disciplina del fallimento, ma tuttavia in condizioni di squilibrio: il ricorso all’esperto in questo caso potrà essere veicolato attraverso l’Organismo di composizione della crisi.

Fino al termine delle trattative non è possibile la dichiarazione di fallimento e, nel caso di mancata intesa sul piano, sarà però possibile l’utilizzo di un nuovo istituto, il concordato semplificato con liquidazione del patrimonio (anche in continuità indiretta, sottraendo quindi rami d’azienda alla prospettiva liquidatoria), con omologazione, ma senza voto dei creditori.

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