Collegio di Ctu, l’istanza di compenso di uno solo non blocca la decadenza
La richiesta di liquidazione deve riguardare l’opera totale non le singole attività
Se della consulenza viene incaricato un collegio, la domanda di liquidazione della parcella deve riguardare l’opera complessivamente prestata e non l’attività eventualmente svolta dal singolo professionista. Quindi, la richiesta di liquidazione presentata in modo disgiunto non bloccherà il decorso del termine dei 100 giorni dal compimento delle operazioni entro il quale deve essere formulata. Lo scrive la Corte d’appello di Palermo, in composizione monocratica, con ordinanza del 17 marzo 2021 (presidente Porracciolo).
Apre il caso l’impugnativa di una Spa contro il decreto di liquidazione di un compenso per l’espletamento di un incarico d’ufficio. Decreto, contesta la società, nullo o illegittimo. I professionisti respingono le critiche e uno di loro eccepisce la tardività dell’opposizione. La Corte, invece, ne sancisce la tempestività e, soffermatasi sul nodo principale dello scontro (cioè la supposta decadenza dalla facoltà di chiedere la liquidazione per tardività della relativa istanza) revoca il decreto di liquidazione.
Per l’articolo 71 del Dpr 115/2002, spiega, la domanda di liquidazione di onorari e spese per l’espletamento dell’incarico va presentata a pena di decadenza entro 100 giorni dal compimento delle operazioni. Nella vicenda le richieste erano state presentate prima da due dei tecnici, poi da un altro e, mesi dopo, da tutti i professionisti con istanza congiunta contenente le voci dettagliate. Ma il termine per chiedere la liquidazione del compenso e delle spese spettanti all’ausiliario del magistrato, evidenzia il giudice, decorre dal compimento delle operazioni, quindi dal deposito della relazione perché è in quel momento che il consulente fornisce una risposta ai quesiti posti (Cassazione 22030/2018).
In caso di incarico collegiale, poi, l’articolo 53 dello stesso Dpr prevede che il compenso globale si determini in base a quello spettante al singolo professionista, aumentato del 40% per ogni altro componente. E nella vicenda non v’erano dubbi che si trattasse di consulenza collegiale che si configura - ricorda Cassazione 18356/2009 - non per la semplice nomina di più tecnici ma per il fatto che la scelta di figure con competenze diverse sia necessaria per la risoluzione dei quesiti.
I consulenti, quindi, non avrebbero dovuto presentare istanze separate di liquidazione per la parte (eventualmente) limitata alla prestazione di ciascuno. Le autonome istanze, pur depositate nei termini, non erano ammissibili perché individuali e sganciate da ogni riferimento alla collegialità della prestazione. Esse, pertanto, conclude la Corte d’appello di Palermo, non avevano bloccato il decorso del termine decadenziale.