Civile

Colpa medica, risarcimento dimezzato per il morte del feto: affetto solo potenziale

Riconosciuta la metà di quanto previsto dalle tabelle milanesi in caso di figlio nato morto

di Patrizia Maciocchi

Il giudice può dimezzare il risarcimento, previsto dalla tabelle milanesi nel caso di un figlio nato morto, se la colpa medica riguarda la morte di un feto. Nel primo caso, infatti, è possibile affermare l’esistenza di una relazione affettiva concreta con il nascituro, mentre nel secondo, la relazione affettiva è solo potenziale. Un distinguo fatto dalla Corte d’appello e avallato dalla Cassazione, con la sentenza 22859, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di genitori e nonni, secondo i quali il risarcimento dovuto dall’azienda ospedaliera e dai medici era stato ingiustamente tagliato della metà, rispetto a quanto stabilito dalla tabelle meneghine nel caso di un figlio nato morto.

La relazione affettiva concreta e potenziale

Una decisione presa dalla corte territoriale che aveva, a differenza del tribunale, riconosciuto la responsabilità dei sanitari e della struttura nella morte del feto. Tuttavia aveva decurtato il danno riconoscibile. E questo malgrado la tesi della difesa che aveva insistito sulla relazione affettiva concreta con il nascituro, provata anche dal fatto che la coppia era ricorsa all’inseminazione artificiale e dunque quella gravidanza era da considerare come preziosa. La Cassazione però in linea con la Corte d’appello, conferma la correttezza della liquidazione, in considerazione «del mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori, e nipote figlio», come precisato dai giudici di seconda istanza.

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