Civile

Colpa medica: risarcimento con il decreto Balduzzi anche per fatti commessi prima

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di Patrizia Maciocchi

Ai fini del risarcimento del danno da colpa medica, i parametri indicati dalla legge Balduzzi, possono essere applicati, in assenza di disposizioni precedenti, anche a fatti precedenti la sua entrata in vigore. La Corte di cassazione accoglie sul punto il ricorso di una casa di cura considerata responsabile in solido con il medico che aveva eseguito un intervento di mastoplastica additiva. Per i ricorrenti la Corte d'Appello aveva sbagliato a negare la possibilità di seguire, ai fini del risarcimento, i criteri dettati dall'articolo 3 della legge 189/2012 il cosiddetto decreto Balduzzi, secondo il quale “il danno biologico conseguente l'attività dell'esercizio della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209…”.

Ad avviso dei ricorrenti nulla vietava di seguire le indicazioni del decreto ai fini di una liquidazione equitativa del danno, essendo irrilevante il risultato più o meno favorevole al danneggiato. Per la Cassazione il ricorso è fondato. I giudici precisano che non è in gioco la questione della retroattività della legge, perché non si tratta di sostituire una vecchia disciplina con una nuova perché, come evidenziato anche dalla difesa della ricorrente, la nuova previsione del criterio tabellare non sostituisce una norma di legge anteriore che indicava un diverso criterio del danno. Per questo il Dl balduzzi può essere applicato direttamente dal giudice chiamato ad applicare, nel corso del giudizio, il criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale con il solo limite del giudicato interno che abbia quantificato la somma. Ed è ininfluente che la condotta finita nel mirino dei giudici sia stata commessa prima dell'entrata in vigore del decreto.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 21 gennaio 2020 n.1157

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