Coltivazione e detenzione di stupefacenti: No alla convalida dell'arresto in attesa delle indagini di laboratorio
No alla convalida dell'arresto per chi coltiva marijuana, prima di aver effettuato le analisi di laboratorio, anche se l'ipotesi di accusa è di uso non esclusivamente personale. È, infatti, possibile la denuncia a piede libero se la sostanza è stata sequestrata e non c'è dunque pericolo di dispersione né di cessione a terzi. La Corte di cassazione, con la sentenza 17838, respinge il ricorso del Pubblico ministero contro la scelta di non convalidare l'arresto, fatto dalla polizia giudiziaria, e disporre i domiciliari.
L'arresto dell'indagato era scattato all'esito di un perquisizione domiciliare, con l'accusa di detenzione e coltivazione illecita di 635 grammi di marijuana, suddivisa in involucri, oltre 135 grammi di inflorescenze e 350 piantine, presumibilmente destinate ad essere cedute. Il giudice riteneva di non convalidare la misura restrittiva adottata sulla base di un sospetto sulla qualità illecita delle piante e del loro possibile prodotto, considerando sufficiente una misura cautelare reale in attesa delle indagini tecniche. Una decisione non condivisa dalla pubblica accusa. Per il Pm c'erano tutti gli elementi, seri e obiettivi, per considerare obbligatorio l'arresto: detenzione di marijuana e coltivazione non autorizzata di cannabis. La contestazione riguardava inoltre la detenzione di sostanza stupefacente, già essiccata e impacchettata, e di inflorescenze che, pur se considerate diretta derivazione delle precedenti coltivazioni, confermavano la complessiva illiceità, vista la destinazione, almeno parziale a terzi, dimostrata dal frazionamento e dal confezionamento.
La Cassazione non è d'accordo. Anche considerando pacifica la coltivazione e la suddivisione in pacchetti, i giudici di legittimità valorizzano il fatto che l'indagato avesse mostrato ai carabinieri i documenti di acquisto delle sementi e le annotazioni sullo sviluppo delle piante. La denuncia a piede libero, in attesa delle indagini di laboratorio da “incrociare” con i documenti prodotti dalla difesa, non presentava controindicazioni, visto che il tutto era stato posto sotto sequestro.
Corte di cassazione – Sezione VI – Sentenza 10 giugno 2020 n.17838