Penale

Commette reato il dentista che esercita dopo la sospensione perchè non vaccinato contro il Covid

Resistenza a pubblico ufficiale per il consigliere comunale che si divincola dal delegato del Comune alla verifica del green pass

di Paola Rossi

L'obbligo vaccinale imposto ad alcune categorie per esercitare la professione (in particolare quella sanitaria) o per accedere a detrminati luoghi pubblici può detrminaree diverse conseguenze penale. Come nei due casi affrontati dalla Cassazione:
- uno relativo al dentista che, sospeso dalla professione in quanto non vaccinato, continua in spregio della sanzione amministrativa a operare commettendo così il reato di esercizio di una professione;
- l'altro relativo al consigliere comunale che, per non esibire il green pass tenta di accedere nella sede dell'ente locale divincolandosi dall'impiegato del Comune delegato al controllo, commetenmdo di conseguenza il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

In entrambi i casi la Cassazione ha confermato le misure cautelari imposte ai due imputati e i reati sottostanti che le avevano giusitificate.

Il medico non vaccinato
Con la sentenza n. 34273/2022 la Cassazione ha respinto il ricorso del dentista che aveva subito il sequestro preventivo impeditivo del proprio studio medico. Conferma la Cassazione che commette il reato ex articolo 348 del Codice penale il medico che continua a visitare e operare pazienti dopo l'applicazione della sanzione amministrativa con sospensione dall'esercizio della professione in conseguenza del suo mancato adempimento all'obbligo vaccinale imposto ai "sanitari" dalle norme contro l'emergenza pandemica del virus Covid 19. Il ricorrente sosteneva l'errata imputazione per il reato di esercizio abusivo di una professione in quanto il suo comportamento omissivo era già oggetto di specifica sanzione amministrativa. Ma, come spiega la Cassazione, non ricorre alcuna illegittimità e non vi è un'indebita doppia punizione. Infatti, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, in conseguenza della violazione dell'obbligo vaccinale già sanzionato pecuniariamente, pone il professionista in una situazione irregolare per il legittimo svolgimento dell'attività sanitaria. Ciò che rende appunto abusivo - cioè reato - il fatto del medico che eserciti dopo essere stato sospeso dal proprio Ordine professionale di appartenenza. La sanzione, in conclusione, sarebbe stata solo quella amministrativa e disciplinare se il dentista si fosse adeguato allo stop impostogli. Nulla vieta che la violazione dell'obbligo imposto con la sospensione faccia scattare anche la sanzione penale.

Il consigliere comunale senza greeen pass
Con la sentenza n. 34272/2022 la Cassazione ha ritenuto legiitima l'applicazione di misura cautelare personale nei confronti del consigliere comu ale che aveva commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale, cercando di entrare nella sede dell'ente locale senza esibire all'ingresso il proprio green pass. E ne ha ritenuta ancora legittima l'applicazione anche successivamente al venir meno dello specifico obbligo in quanto è ancora attuale il manifestato e ideologico spregio del rappresentante politico nei confronti di tutte le norme di contenimento della pandemia da Covid 19. Da cui l'attualità del rischio di reiterazione di comportamenti contrari a tutte le norme emergenziali adottate dal Governo italiano. Legittimità della misura anche dopo la sua conversione dai domiciliari al divieto di dimora. Sul punto della contestazione in sé del reato di resistenza a pubblico ufficiale la Cassazione risponde alle critiche del ricorrente facendo notare che l'impiegato comunale, cui viene delegata una funzione anche meramente esecutiva di controllo dei documenti per accedere a luogo pubblico, risulta un incaricato di pubblico servizio. Ossia una delle figure passive del reato contestato di resistenza. E, come spiega la Cassazione, richiamando un proprio precedente, la "resistenza" sanzionata a norma dell'articolo 337 del Codice penale è anche quella costituita dall'atto di divincolarsi.
Infine, va sottolineato che la Cassazione ha negato in radice la pretesa del ricorrente secondo il quale il titolare di cariche elettive fosse esonerato dal mostrare il certificato.

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