Penale

Commette violenza sessuale chi costringe qualcuno a inviare video di atti autoerotici

Non è necessario che la violenza sia agita fisicamente, ma rileva la compromissione dell’integrità della sfera sessuale della vittima, la cui sopraffazione non è esclusa dal fatto che il reo non assista alla realizzazione delle immagini

di Paola Rossi

Nell’era di Internet anche la violenza sessuale può essere consumata in via telematica in assenza di qualsiasi interazione fisica e anche in forma diacronica. Non è cioè necessario il contatto fisico attraverso cui venga attinto materialmente il corpo della vittima. Ciò che rileva è la sopraffazione della volontà della vittima che con minaccia o induzione soggiace alle richieste di compiere atti sessuali anche solo da sé sul proprio corpo. È, infatti la libertà sessuale il bene tutelato dalla norma incriminatrice (articolo 609 bis del Codice penale).

La Cassazione penale - con la sentenza n. 5688/2025 - ha per questo confermato la condanna del ricorrente per violenza sessuale relativamente a un unico episodio in cui egli aveva ottenuto l’invio dalla vittima di un’autoripresa di un proprio atto masturbatorio. Le minacce contro di lei e la propria famiglia e, in particolare, quella di diffondere un video che la ritraeva in un rapporto sessuale con l’imputato che lo aveva girato a sua insaputa, avevano indotto la donna a ubbidire alla richiesta di registrare e inviare all’uomo immagini dell’atto di autoerotismo compiuto su sua richiesta.

La difesa riteneva che non fosse configurabile la violenza sessuale in quanto la donna aveva volontariamente soddisfatto la pretesa dell’uomo senza averne subito pressioni fisiche e soprattutto senza che l’atto masturbatorio fosse accaduto in compresenza anche se solo virtuale dell’imputato.

La Cassazione priva di significato entrambi i rilievi difensivi chiarendo che la contemporaneità tra atto sessuale e raggiungimento dello scopo per cui è commesso il reato non è necessario. E men che mai nell’era digitale dove è possibile la percezione di un contenuto anche in un momento successivo al suo invio.

Quel che rileva è che una persona sia costretta o indotta a realizzare comportamenti di natura sessuale per come è percepita dalla generalità delle persone. E non è neanche scriminante il fine per cui venga compiuta la violenza sessuale: l’autore può anche agire al di fuori del perimetro della soddisfazione di un proprio impulso o eccitamento fisico.

Sufficiente alla consumazione del reato è l’invasione della sfera sessuale della vittima da questa non voluta.

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