Amministrativo

Commissari di gara ed esperienza nel settore del contratto: interessanti indicazioni dal Cds

Le precisazioni possono rivelarsi estremamente utili soprattutto per i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, in quanto stazioni appaltanti

di Chiara Pagliaroli*

Con la sentenza n. 1700 del 1° marzo 2021, la Vª Sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che la legittima composizione della Commissione giudicatrice «presuppone la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto», ragion per cui «il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce e il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare».

Il fatto

La pronuncia trae origine dall'impugnazione, ad opera del gestore uscente, del provvedimento di aggiudicazione del servizio di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate comunali, assunto da un'amministrazione comunale all'esito di una procedura ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il ricorso, nello specifico, era affidato a dieci doglianze, una delle quali diretta a censurare la composizione della Commissione giudicatrice, rea – a detta della società ricorrente – di essere formata da membri non esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (i.e. finanza degli enti locali), con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 77, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il motivo di censura è stato respinto tanto dai giudici di prime cure quanto dai giudici d'appello sulla base delle considerazioni di seguito indicate.

La decisione

Secondo il Supremo Consesso Amministrativo, infatti, l'art. 77, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. «non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono all'integrazione dell'oggetto del contratto», ben potendo (rectius dovendo ) la predetta competenza essere riferita ad aree tematiche omogenee e non alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto, tant'è che è preferibile che «a fronte di componenti con competenza nel settore «primario» cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, ve ne siano altri con competenze in settori «secondari» che interferiscono e intersecano il primo».

Tali precisazioni possono rivelarsi estremamente utili soprattutto per i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, in quanto stazioni appaltanti.

Questi ultimi, difatti, non disponendo di norma, all'interno del proprio organico, di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono soliti interpellare, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e in attesa dell'operatività dell'Albo nazionale di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i vari Ordini professionali per poter disporre di una rosa di nominativi da cui poi attingere per sorteggiare i commissari di gara.

Tale operazione, che "sottrae" in media (e nella migliore delle ipotesi) un mese di tempo alle operazioni di gara, non è, però, di così facile e immediata gestione, atteso che:

i) non sempre gli Ordini riscontrano le richieste di cui sopra;

ii) non è detto che tutti i professionisti indicati si rendano disponibili ad accettare l'incarico e che i medesimi risultino "qualificati" in relazione a tutte le categorie di lavorazioni di cui si compone l'opera oggetto dell'appalto;

iii) non è nemmeno detto che i suddetti professionisti vantino tutti un'esperienza pregressa come commissari.

Se il ricorso agli Ordini professionali priva di fatto di operatività la precisazione in virtù della quale «la competenza tecnica non deve essere necessariamente desunta da un titolo di studio, potendo invece risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza», essendo evidente che tale requisito (i.e. possesso di un titolo di studio) risulta soddisfatto ex lege da tutti i soggetti iscritti a un albo professionale, le rimanenti osservazioni, per converso, possono sicuramente agevolare l'attività della stazione appaltante sia in sede di valutazione dei curricula vitae di coloro che hanno manifestato la loro disponibilità ad assumere l'incarico sia in fase di composizione della Commissione giudicatrice.

E', infatti, ormai chiaro che:

i) i commissari di gara possono essere portatori di competenze tra loro differenziate, purché attinenti all'oggetto dell'appalto latu senso inteso;

ii) uno dei tre componenti può anche solo vantare una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (ad esempio, in materia contrattuale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595) ovvero in virtù di precedenti esperienze professionali relative a gare concernenti opere similari o affini (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 92).

E ciò in quanto il requisito dell'esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto «deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, tenendo conto non solo delle professionalità tecnico-settoriali implicate dai criteri di valutazione, ma anche delle professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, cui quei criteri sono funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi sono destinati ad incidere».

Non è, pertanto, necessario che «l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché questo sia idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea» sui progetti presentati in gara (così Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5670. In termini cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 22 marzo 2021, n. 731).

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*A cura dell'Avv. Chiara Pagliaroli, Studio Legale Bertacco Recla & Partners

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