Comodato: l'azione proposta dal comodante per la restituzione del bene è di natura personale
Contratti - Comodato - bene concesso in comodato - Azione di restituzione del bene - Azione di natura personale - Azione di rivendicazione - Differenze.
L'azione proposta con riferimento al bene concesso in comodato va qualificata come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario; diversa è l'azione di rivendicazione con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti dì chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria dì ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 14 giugno 2021 n. 16742
Comodato - Comodatario - Restituzione della cosa disponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in comodato - Sussistenza - Legittimazione a chiederne la restituzione - Configurabilità - Oneri probatori - Riparto.
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 9 ottobre 2020 n.21853
Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione (nozione, differenze dall'azione di regolamento dei confini e distinzioni) - Prova azione personale di restituzione ed azione di rivendicazione - Differenze - Conseguenze in ordine all'onere probatorio.
L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario; da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 10 ottobre 2018 n. 25052
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