Trasporto dei bagagli, ritardi nell’orario di imbarco, arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo e diritto alla compensazione pecuniaria. Su tali questioni, è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 16 maggio nella causa C-405/23
LA MASSIMA
Trasporti - Trasporto aereo - Ritardo prolungato - Circostanza eccezionale - Qualificazione - Nozione Ue - Condizioni richieste - Carenza di personale del gestore dell’aeroporto che fornisce servizi di carico dei bagagli - Mancanza di un potere di controllo del vettore - Onere della prova - Responsabilità del gestore aeroportuale - Inquadramento tra le circostanze eccezionali - Inesistenza di un obbligo di compensazione - Valutazione del giudice nazionale. (Regolamento 261/2004, articoli 5 e 7)
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei è in numero insufficiente può configurare una “circostanza eccezionale”, ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all’articolo 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa.
Trasporto dei bagagli, ritardi nell’orario di imbarco, arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo e diritto alla compensazione pecuniaria. Su tali questioni, è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 16 maggio nella causa C-405/23 che ha permesso agli eurogiudici di tracciare il confine entro il quale i passeggeri possono ottenere un rimborso se il volo arriva in ritardo, distinguendo tra cause interne all’attività del vettore aereo e cause esterne...


