Comunitario e Internazionale

Compensazione pecuniaria per il ritardo del volo in coincidenza anche se effettuato da diverso vettore

Il diritto sorge per il volo costruito con più tratte dall'agenzia che fattura un prezzo totale con la stessa prenotazione e unico biglietto

di Paola Rossi

La compagnia area del volo in coincidenza - facente parte di un'unica prenotazione - è tenuta a indennizzare il passeggero per il ritardo anche se è operatore diverso da quello che ha effettuato la prima tratta. La Corte Ue chiarisce che la tutela dei diritti dei viaggiatori a fronte di ritardi o cancellazioni non subisce alcuna restrizione nel caso si tratti di voli in coincidenza costituiti da tratte effettuate da diversi vettori aerei.

Con la sentenza sulla causa C-436/21 la Corte Ue ha chiarito che l'acquisto di un volo che prevede scali con cambio di aereo e di compagnia non determina un affievolimento delle tutele dei passeggeri per i ritardi dei voli in coincidenza prenotati con un unico biglietto.

Nel caso specifico la Corte Ue risponde al rinvio pregiudiziale del giudice tedesco affermando che la compagnia area americana che effettuava i due voli in coincidenza, successivi alla prima tratta coperta da compagnia aerea tedesca, fosse tenuta indennizzare il passeggero che con un unico biglietto aveva acquistato i tre voli in coincidenza.

Unico biglietto
Quindi nessuna limitazione al diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei per ritardo prolungato qualora tali voli siano stati combinati da un'agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto. E quel che più rileva nella vicenda, è che è totalmente irrilevante la circostanza che non vi sia alcun rapporto giuridico che leghi di diversi vettori aerei che compiono i voli programmati e prenotati dall'agenzia per coprire l'intero tragitto areo fino al raggiungimento della destinazione del viaggio pagato dal privato.
La domanda di indennizzo al giudice a quo era stata curata da una società di assistenza legale ai passeggeri aerei contro la compagnia aerea americana responsabile di 4 ore di ritardo sull'ultimo volo in coincidenza. Si chiedeva la compensazione pecuniaria come prevista dal regolamento n. 261/2004. In particolare ai sensi dell'articolo 7 del regolamento che fissa l'entità di tali compensazioni per voli intracomunitari o meno.Infine va rilevato che in base all'articolo 13 dello stesso regolamento il vettore aereo ha diritto di chiedre la riparazione del danno pagato agli altri soggetti coinvolti compreso l'organizzatore del viaggio per cui è stato remunerato con l'acquisto del biglietto unico.

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