Compensi degli avvocati nel giudizio civile, la Cassazione punta sulla corsia veloce
La Suprema corte con tre decisioni del 2026 (nn. 354; 356 e 363), ribadisce la specialità e la funzione acceleratoria del rito ex d.lgs. 150/2011, applicabile anche in presenza di contestazioni sull’an debeatur o di eccezione di pagamento
Con tre diverse pronunce in materia di controversie sui compensi degli avvocati, la Cassazione – affermando altrettanti principi di diritto – rafforza la scelta per una tutela rapida e uniforme dei crediti professionali garantita dal rito sommario (ex art. 14 Dlgs 150/2011). Il rito speciale, afferma la Corte, resta applicabile anche se il cliente contesta l’an debeatur o deduce l’avvenuto pagamento, salvo che proponga domande autonome che impongano separazione e diverso rito (Cassazione 354/2026). Esso si applica ai compensi per l’attività giudiziale civile e per quelle strettamente strumentali, restando escluse le prestazioni stragiudiziali autonome e quelle penali o amministrative (Cassazione 356/2026). Mentre errori nella forma introduttiva o nel mutamento del rito incidono sulla decadenza e sul regime delle impugnazioni (Cassazione 363/2025).
La prima decisione (n. 354/2026) conferma la correttezza dell’applicazione del rito speciale in quanto la ricorrente ha sollevato “semplicemente un’eccezione di inadempimento e non ha articolato domande idonee ad ampliare il thema decidendum”. Sul punto il Collegio afferma: «La controversia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14». E aggiunge che il medesimo rito si applica «anche quando il detto cliente contesti la pretesa di controparte proponendo un’eccezione di avvenuto adempimento».
Nella seconda decisione (n. 356/2026) il ricorrente lamenta l’erronea adozione del rito speciale, invece del rito ordinario (previsto dall’art. 645 c.p.c.), “nonostante venissero in rilievo compensi professionali relativi a attività prestata in un giudizio amministrativo”. Nell’accogliere il ricorso del legale, la Cassazione scrive: «Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono quelle in cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando, invece, esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti, comunque, a giudici speciali».
Nella terza decisione (n. 363/2025), il medesimo avvocato lamenta che il mutamento del rito sarebbe avvenuto, “irregolarmente, non entro la prima udienza, ma dopo lo svolgimento dell’attività istruttoria”. E la Cassazione accoglie il motivo per la parte che investe le modalità temporali del mutamento del rito. «In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato – si legge nella decisione -, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 641, comma 1, c.p.c.». E ancora: «L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente, fino alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l’ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all’art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l’appello».







